Spettano al proprietario gli importi GSE percepiti dal Soggetto Responsabile come frutti civili (Cass. civ. Sez. 1 n. 11085 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato, costituendo la prima un’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell’energia generata dall’impianto. Laddove il proprietario dell’impianto sia diverso dal Soggetto Responsabile, titolare del rapporto concessorio con il Gestore, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietario a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ. dal giorno della domanda di rivendica, quale possessore di buona fede. Il credito del proprietario ha natura prededucibile se maturato dopo l’apertura del fallimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di due impianti fotovoltaici insistenti su immobili già oggetto di contratti di leasing risolti, aveva proposto domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento, in prededuzione, per la retrocessione dei frutti civili e per l’indennità di utilizzo degli impianti. Il creditore sosteneva che il fallimento, subentrato ex art. 72 l. fall. nelle Convenzioni con il GSE per le Tariffe Incentivanti e il Ritiro Dedicato, aveva percepito importi che gli avrebbero dovuto essere retrocessi in quanto proprietario degli impianti, detenuti sine titulo dal fallimento.
Il Giudice Delegato e, in sede di opposizione, il Tribunale di Ancona avevano escluso i crediti, ritenendo che gli importi fossero di pertinenza del fallimento per effetto del subentro del curatore nelle convenzioni con il GSE, in qualità di Soggetto Responsabile degli impianti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo di ricorso, con cui il creditore deduceva la violazione degli artt. 820 e 1148 cod. civ. e dell’art. 12 prel., per l’esclusione del diritto alla restituzione dei frutti civili e al riconoscimento dell’indennità di utilizzo degli impianti. Il motivo è stato ritenuto fondato, con assorbimento degli altri motivi.
La Corte ha chiarito la natura giuridica dei due cespiti. Le Tariffe incentivanti, disciplinate dall’art. 7, comma 2, lett. d), d. lgs. n. 387/2003, sono un contributo a fondo perduto erogato dal GSE al Soggetto Responsabile, non collegato a una controprestazione, quale equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio dell’impianto. Il Ritiro Dedicato è, invece, una cessione indiretta al GSE dell’energia prodotta a prezzo amministrato. Tali importi, essendo correlati all’impianto, spettano al proprietario dello stesso, che non può che costituire bene immobile per connessione strutturale e funzionale con il terreno.
Ne consegue che il Soggetto Responsabile, ove non proprietario dell’impianto, è qualificabile come possessore e, ai sensi dell’art. 1148 cod. civ., è tenuto a restituire al proprietario rivendicante i frutti civili percepiti, quale corrispettivo del godimento altrui ex art. 820 cod. civ., indipendentemente dalla buona fede, dalla domanda giudiziale. Il credito così vantato, ove maturato dopo l’apertura del fallimento, è assistito dal beneficio della prededuzione.
La Corte ha, quindi, enunciato il principio di diritto sopra riportato, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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