Termine lungo e sospensione feriale se scade dopo il 30 settembre (Cass. civ. Sez. V n. 435 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di termine lungo per l’impugnazione, la sospensione di sei mesi dei termini prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, opera solo se il termine di impugnazione scadente tra il 24 luglio e il 30 settembre 2017. Occorre pertanto calcolare in via prioritaria il termine di sei mesi ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., eventualmente comprensivo della sospensione feriale, e solo dopo verificarne la scadenza nel periodo indicato. Se il termine scade oltre il 30 settembre 2017, la proroga non si applica e il ricorso proposto successivamente è inammissibile per tardività.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, relativa a debiti e sanzioni del de cuius, scaturenti dal passaggio in giudicato di una precedente pronuncia tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale accoglie in parte il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale dichiara improcedibile l’appello per la parte relativa alle sanzioni, già oggetto di sgravio, e lo rigetta nel resto, confermando la decisione di primo grado.
Il contribuente ricorre per cassazione deducendo tre motivi, relativi alla procedibilità dell’appello, alla compensazione delle spese di lite e alla presunta violazione dell’onere probatorio in ordine all’accertamento del giudicato. L’Agenzia delle Entrate deposita solo una memoria, senza controricorso; l’agente della riscossione non si costituisce.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione della tempestività del ricorso. La sentenza impugnata è stata depositata l’11 aprile 2017. Da tale data decorre il termine lungo di sei mesi ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., che scade l’11 novembre 2017. Il ricorso è stato notificato l’8 marzo 2018, oltre la scadenza.
Il ricorrente invoca la sospensione dei termini prevista dall’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, in vigore dal 24 aprile 2017, che sospende per sei mesi i termini di impugnazione scadenti dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017.
La Corte richiama il proprio orientamento (Cass., 07/05/2019, n. 11913): per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione, il termine di impugnazione deve scadere tra il 24 luglio 2017 e il 30 settembre 2017. Nel caso di termine lungo occorre dapprima calcolare i sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ., eventualmente comprensivi della sospensione feriale, e solo successivamente verificare se la scadenza ricada nel periodo indicato.
L’interpretazione dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, secondo il significato proprio delle parole usate dal legislatore ai sensi dell’art. 12 prel., impone questo ordine logico. Nel caso concreto il termine scadeva oltre il 30 settembre 2017, con la conseguenza che la proroga di sei mesi non trova applicazione.
Il ricorso in cassazione è pertanto tardivamente proposto e va dichiarato inammissibile, con assorbimento degli ulteriori motivi. La Corte non statuisce sulle spese per la mancata costituzione della controricorrente nei termini, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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