L’ammissione al passivo non preclude l’azione di responsabilità contro i sindaci e il nuovo limite risarcitorio non è retroattivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 1392 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammissione di un credito al passivo fallimentare, quand’anche definitiva, non determina un giudicato in senso tecnico, ma esplica effetti preclusivi limitati alla stessa procedura concorsuale. Ne consegue che tale statuizione non crea un vincolo positivo sulle questioni comuni ad altra controversia promossa in sede ordinaria tra le stesse parti, vertente sul medesimo rapporto giuridico. In particolare, il giudicato endofallimentare formatosi sull’ammissione del credito per compensi non preclude l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. promossa dal curatore contro i sindaci, atteso che le due azioni concernono diritti diversi e soggetti a riti e competenze differenti. Il limite risarcitorio per la responsabilità dei sindaci, introdotto dall’art. 2407, comma 2, c.c. come novellato dalla legge n. 35/2025, non si applica ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto la norma sopravvenuta non può incidere sulla quantificazione di un danno patrimoniale già interamente prodottosi.
Il Fatto
La curatela del fallimento di una società aveva convenuto in giudizio l’ex amministratore e due ex componenti del collegio sindacale, proposta nei loro confronti l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.. Il tribunale aveva accolto la domanda, condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni e determinando la quota interna di responsabilità in misura di un terzo ciascuno. La corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello aveva proposto ricorso per cassazione uno dei sindaci, deducendo che l’intervenuta ammissione al passivo del proprio credito per compensi avrebbe formato un giudicato ostativo all’azione risarcitoria e lamentando, altresì, un’erronea applicazione dei criteri di ripartizione della responsabilità. Nelle more del giudizio di legittimità, l’altro sindaco ricorrente aveva raggiunto un accordo transattivo con la società incorporante del concordato, rinunciando al ricorso.
La Motivazione della Corte
Quanto alla posizione del sindaco che aveva rinunciato al ricorso, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia accettata, con compensazione delle spese.
Nel merito del ricorso del sindaco rimasto in giudizio, la Suprema Corte ha escluso che l’ammissione al passivo del credito per compensi possa precludere l’azione di responsabilità. A fondamento di tale conclusione ha posto lo statuto speciale del giudicato cd. endofallimentare, radicato nell’art. 96, ultimo comma, l. fall.. Tale disposizione limita gli effetti del decreto di esecutività dello stato passivo e delle decisioni assunte all’esito dei giudizi di opposizione “soltanto ai fini del concorso”. La Corte ha precisato che l’accertamento sulla diligenza del sindaco, se nel giudizio di opposizione allo stato passivo può svolgersi solo in via incidentale, nel giudizio ordinario di responsabilità si svolge in via principale, riguardando diritti diversi: da un lato, il diritto al compenso, soggetto al rito esclusivo fallimentare; dall’altro, il diritto al risarcimento del danno, devoluto alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale ordinario.
La Corte ha poi scrutinato i motivi di ricorso concernenti la ripartizione delle quote di responsabilità e la mancata considerazione del ruolo del revisore esterno, dichiarandoli inammissibili. Ha rilevato che le censure, sotto l’apparente formulazione di vizi di violazione di legge, tendevano ad ottenere una diversa valutazione di elementi probatori già scrutinati in modo conforme nei due gradi del giudizio di merito. Tale ricostruzione integra una doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., non essendo stato dedotto il vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Da ultimo, la Corte ha respinto la richiesta, avanzata in memoria, di applicare il novellato art. 2407, comma 2, c.c. – che limita la responsabilità dei sindaci a un multiplo del compenso percepito – ritenendo che la norma, in forza del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi, non possa applicarsi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La Corte ha distinto l’ipotesi del danno patrimoniale, il cui diritto al risarcimento matura al momento della verificazione del pregiudizio, da quella del danno non patrimoniale, la cui liquidazione equitativa segue i criteri vigenti al momento della pronuncia. L’applicazione retroattiva del tetto risarcitorio lederebbe, inoltre, la parità di trattamento tra amministratori e sindaci e l’affidamento dei creditori sulla piena responsabilità di entrambi.
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Nota della Redazione
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