Occupazione senza titolo e risarcimento del danno: onere allegativo del curatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 22075 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo di un immobile non può basarsi su un danno in re ipsa. Il proprietario ha l’onere di allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a condizioni più vantaggiose. Tale onere sorge solo per i fatti ignoti al danneggiante, mentre la mancata contestazione di un fatto noto lo rende pacifico e non bisognoso di prova. La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. postula un accertamento di fatto dell’elemento soggettivo, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Arezzo aveva accolto la domanda del Fallimento di un’imprenditore individuale, accertando che una società occupava sine titulo un immobile di proprietà del fallito, condannandola al rilascio e al risarcimento del danno, quantificato in una somma mensile dalla data della diffida. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la decisione, aveva respinto il gravame della società, condannandola anche al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 2923 c.c., dell’art. 560 c.p.c., dell’art. 80 l. fall. e degli artt. 1223, 1226 e 2043 c.c. Il Fallimento ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per presunta mancata attestazione di conformità della procura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che nella relata di notifica era presente l’attestazione che gli allegati, inclusa la procura, erano nativi informatici. Ha, quindi, proceduto all’esame dei motivi, dichiarando inammissibili le censure relative alla natura del contratto di sublocazione (art. 2923 c.c. e art. 560 c.p.c.) in quanto non confrontatesi con l’accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, che aveva qualificato la scrittura come nuovo e distinto contratto di sublocazione stipulato in pendenza dell’esecuzione immobiliare e privo di opponibilità alla massa (art. 80 l. fall.).
Quanto al motivo concernente la violazione degli artt. 105 e 107 l. fall., la Corte ha chiarito che la censura non contestava la reale ratio decidendi, ossia la valutazione della condotta processuale dell’appellante, stigmatizzata per la manifesta infondatezza delle ragioni addotte. La Corte ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione della condanna per responsabilità aggravata, essendo l’accertamento dell’elemento soggettivo una indagine di fatto sottratta al sindacato di legittimità se la motivazione è adeguata e immune da vizi logici.
In relazione al danno da occupazione, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022, affermando che il danno non è in re ipsa e che il proprietario deve allegare e provare la concreta possibilità di godimento perduta e lo specifico pregiudizio per la mancata occasione di vendita o locazione. Tale onere probatorio, però, sorge solo per i fatti ignoti al danneggiante: in assenza di specifica contestazione, il fatto deve ritenersi pacifico.
Nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva dato atto che la procedura aveva allegato l’impossibilità di locare l’immobile a terzi. La Corte di merito, commisurando il pregiudizio all’offerta concretamente formulata dalla società per continuare la detenzione, aveva correttamente individuato la perdita economica nell’impossibilità per il curatore di ricorrere al mercato delle locazioni. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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