Il fatto nuovo non contestato non è riqualificabile in minaccia (Cass. pen. Sez. 5 n. 883 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di fatto diverso ex art. 521 cod. proc. pen. comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. Per fatto nuovo, regolato dall’art. 518 cod. proc. pen., deve intendersi un episodio storico ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato. La diversa qualificazione giuridica della condotta è ammissibile purché non si risolva in una novazione dei termini dell’addebito tale da menomare la difesa sui profili di novità, essendo necessaria una trasformazione radicale della fattispecie concreta che generi incertezza sull’oggetto dell’imputazione.
Il Fatto
La Corte d’assise aveva ritenuto l’imputato responsabile, quale concorrente anomalo, dell’omicidio di un giovane caduto sotto i colpi di arma da fuoco esplosi da un congiunto, dopo che la vittima aveva creato disordini all’interno del bar di famiglia. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Prima Sezione, aveva assolto l’imputato per non avere commesso il fatto, rideterminando la pena per il solo porto d’arma.
Il giudice del rinvio aveva escluso la responsabilità ex art. 116 cod. pen., ritenendo esaurita la condotta dell’imputato nel momento in cui il congiunto aveva estratto l’arma e sparato, dopo averla riposta nel giubbotto. Aveva inoltre escluso la riqualificazione della condotta in minaccia, trattandosi di fattispecie mai contestata e non desumibile dal capo d’imputazione.
La Motivazione della Corte
Il Procuratore generale censurava la sentenza per violazione degli artt. 521 e 597 cod. proc. pen., deducendo che la condotta intimidatoria dell’imputato non poteva restare priva di rilievo penale e che l’imputato stesso ne aveva chiesto la riqualificazione in minaccia aggravata.
La Corte di cassazione premette che il principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza tutela il contraddittorio sull’accusa e il diritto di difesa. La violazione sussiste solo quando la modifica dell’imputazione pregiudichi la concreta possibilità difensiva, mentre è insussistente quando la nuova definizione appaia come uno dei possibili epiloghi decisori prevedibili, sempre che il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali.
Nel caso di specie, la Corte rileva che il capo d’imputazione non conteneva gli elementi costitutivi del reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, cod. pen., né consentiva di ricavarli induttivamente. La contestazione originaria riguardava esclusivamente l’omicidio nella forma del concorso anomalo e il porto d’arma: l’impugnazione dell’arma da parte dell’imputato, puntata verso il basso in direzione del pavimento, non era stata descritta come specifica direzione intimidatoria nei confronti della vittima.
Né nel giudizio di rinvio era stata formulata contestazione suppletiva di un utilizzo dell’arma a fini intimidatori, né risulta compiuto un approfondimento istruttorio in tal senso. Il ricorso, richiamando generici passaggi sulla condotta minacciosa di entrambi gli imputati, non indicava gli specifici elementi da cui desumere l’avvenuta contestazione o lo sviluppo processuale in quella direzione.
La Corte conclude che la riqualificazione richiesta avrebbe introdotto un fatto nuovo, in contrasto con il tenore letterale del capo d’imputazione, attribuendo all’imputato una condotta mai oggetto di accertamento. Il ricorso è infondato e va rigettato.
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Nota della Redazione
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