Presunzione di contitolarità del conto cointestato e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 24818 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell’art. 1298, comma 2, cod. civ., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti. Tale presunzione legale iuris tantum determina solo l’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, volte a dimostrare che la materiale operazione di versamento abbia avuto ad oggetto somme di pertinenza esclusiva di uno dei contitolari. In sede di legittimità, la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 111, sesto comma, Cost. si configura anche quando la motivazione sia meramente apparente, ovvero del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione, con conseguente nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio la ex convivente per ottenere lo scioglimento della comunione di alcuni immobili e la restituzione di somme concesse a titolo di mutuo durante la convivenza. La convenuta, costituitasi, proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di prestiti e del 50% delle somme presenti sul conto corrente cointestato, sostenendo che un giroconto dal conto comune a quello esclusivo del ricorrente fosse avvenuto a titolo di mutuo.
Il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale per carenza di prova del prestito, ritenendo il giroconto non decisivo. La Corte d’appello, adita dalla convenuta, accoglieva il motivo di gravame, affermando che, per superare la presunzione di parità di quote, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le somme oggetto del giroconto provenivano da suoi precedenti accrediti personali sul conto cointestato. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati con assorbimento dei restanti. Ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la cointestazione del conto corrente attribuisce a ciascun intestatario la contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti. Tale presunzione, essendo iuris tantum, può essere superata tramite presunzioni semplici che dimostrino non solo che il versamento sia stato effettuato da uno solo dei cointestatari, ma che abbia avuto ad oggetto somme di sua esclusiva pertinenza.
Nel caso in esame, la Corte d’appello, pur avendo correttamente richiamato il principio sull’onere probatorio a carico del ricorrente, non avrebbe valutato gli elementi istruttori e i dati contabili prodotti dalle parti. La motivazione si sarebbe limitata a spiegare in astratto il meccanismo dell’art. 1298 cod. civ., senza dar conto delle ragioni per cui la presunzione di contitolarità non fosse stata superata, in particolare omettendo di esaminare i singoli spostamenti di denaro indicati dal ricorrente a sostegno delle proprie ragioni.
La Cassazione qualifica tale carenza come motivazione apparente, inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione e a consentire il controllo di legittimità sulla plausibilità del percorso argomentativo. Ciò configura una nullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., anche dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che non ammette più il vizio di insufficienza motivazionale ma non esclude l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, affinché si pronunci sul merito e motivi in ordine al superamento o meno della presunzione di contitolarità delle somme presenti sul conto cointestato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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