Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente: accolta l’esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 3636 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma consente il soddisfacimento della pretesa già cristallizzata nel giudicato. L’Amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è tenuta a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale che la obbliga al pagamento di una somma di denaro. L’eventuale inottemperanza va dichiarata, con assegnazione del termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che può verificarne misura e decorrenza secondo i parametri di legge.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una pronuncia favorevole dal Tribunale di Monza che condannava il Ministero a corrisponderle, tramite l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, un importo complessivo per più anni scolastici. Il giudicato, formalmente attestato, veniva notificato all’Amministrazione, che tuttavia non provvedeva al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da un titolo avente efficacia di giudicato e l’Amministrazione non aveva adeguatamente contestato il debito. Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, precisando che, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le Amministrazioni dello Stato, l’obbligo di pagamento era ormai esigibile.
Il giudice ha inoltre delimitato l’oggetto del giudizio di esecuzione, chiarendo che la quantificazione del credito operata dal creditore non è di per sé vincolante per l’Ente debitore. L’Amministrazione può e deve verificare l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi, nel rispetto dei parametri civilistici e di legge.
Per l’ipotesi di una ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, il quale sarà attivato su istanza della creditrice e dovrà completare l’adempimento entro centoventi giorni. Per tale attività non è previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, distratte in favore dei difensori della ricorrente, vista la soccombenza e la serialità del contenzioso.
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Nota della Redazione
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