La permanenza dell’annotazione del decreto interdittivo nel casellario ANAC (TAR Lazio n. 13996 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’art. 94, comma 5, lettere e) e f), del d.lgs. n. 36/2023 costituisce attività vincolata, che non lascia margini di valutazione discrezionale all’Autorità. La permanenza dell’annotazione, anche successivamente alla cessazione dell’efficacia del provvedimento interdittivo, non ne prolunga gli effetti ma assolve a una funzione di trasparenza e tracciabilità, consentendo alle stazioni appaltanti di disporre di informazioni complete sulle vicende rilevanti che hanno interessato l’operatore economico. L’estinzione per oblazione dei reati contravvenzionali non incide sulla legittimità della sospensione dell’attività e del conseguente decreto interdittivo, né sulla relativa annotazione, attenendo esclusivamente alla responsabilità penale.
Il Fatto
La società ricorrente, destinataria di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale emesso dalla ASL per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e del conseguente decreto interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, impugnava la comunicazione con cui l’ANAC aveva respinto l’istanza di cancellazione dell’iscrizione del provvedimento interdittivo nel casellario informatico.
L’Autorità, nel riscontrare l’istanza, rappresentava che l’interdizione era cessata e che l’annotazione era stata integrata dando atto del ricorso pendente, ma non poteva essere cancellata in assenza di un provvedimento del Ministero che annullasse il decreto interdittivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando il disposto dell’art. 222 del d.lgs. n. 36/2023, che prevede l’annotazione nel casellario informatico delle notizie relative alle iscrizioni di cui all’art. 94 del medesimo Codice, includendo tra le ipotesi di iscrizione automatica i provvedimenti interdittivi di cui al comma 5, lettere e) e f). L’art. 20 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario impone all’Autorità l’obbligo di procedere all’annotazione senza alcuna valutazione di merito o di opportunità.
La revoca del provvedimento di sospensione opera con effetti ex nunc, determinando la cessazione della misura per il futuro, ma non incide sulla legittimità degli effetti già prodotti nel periodo di vigenza. Il decreto interdittivo rimane pertanto valido, seppur con efficacia limitata al periodo di efficacia della sospensione. L’annotazione rileva quale causa di esclusione non automatica per le stazioni appaltanti per la durata di tre anni dalla commissione del fatto, come previsto dall’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023.
La permanenza dell’iscrizione risponde a esigenze di trasparenza e prevenzione, consentendo alle stazioni appaltanti di svolgere anche controlli successivi in relazione al periodo di durata dell’interdittiva. La notizia conserva la sua utilità in quanto, in mancanza, le stazioni appaltanti non avrebbero modo di conoscere l’adozione di un provvedimento che ha comportato l’inibizione dell’attività d’impresa e il divieto di contrarre.
Quanto all’oblazione, il Collegio ha precisato che essa incide esclusivamente sulla rilevanza penale del fatto, senza privare di fondamento la sospensione legittimamente disposta e senza rendere illegittimo il provvedimento interdittivo che ne costituisce la conseguenza normativa. La censura relativa alla violazione delle prerogative partecipative è stata ritenuta meramente formale, non essendo configurabile alcun contributo istruttorio utile che la ricorrente avrebbe potuto fornire per evitare l’iscrizione.
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Nota della Redazione
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