Danno comunitario da reiterazione abusiva dei contratti a termine nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10573 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine determina il diritto del lavoratore al risarcimento del danno previsto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, da interpretare in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE. Tale danno, qualificabile come danno comunitario, è liquidato facendo riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo ed un massimo. Ne deriva un’agevolazione dell’onere probatorio in favore del dipendente pubblico, gravando su di lui solo la prova del maggior pregiudizio sofferto. Il riconoscimento del danno comunitario non richiede la proposizione di appello incidentale quando il giudice di primo grado lo abbia già liquidato, ancorché con lessico improprio.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato servizio come impiegato amministrativo presso la Provincia Autonoma di Bolzano in forza di un contratto a termine stipulato il 3.12.2007 e più volte prorogato sino al 28.2.2016. Aveva chiesto al giudice del lavoro la declaratoria di illegittimità dell’assunzione, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, liquidando un’indennità pari a sette mensilità (€ 22.226,33). La Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell’appello dell’amministrazione, ha riformato la decisione e respinto le domande, escludendo il danno comunitario e ritenendo non provato il maggior pregiudizio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, richiamando integralmente il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016. Secondo tale arresto, il danno risarcibile ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non deriva dalla mancata conversione del rapporto — legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli eurounitari — bensì dalla prestazione resa in violazione di disposizioni imperative sull’assunzione o sull’impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione.
In caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, la misura risarcitoria deve essere interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13). Va quindi escluso il ricorso ai criteri propri del licenziamento illegittimo, potendosi fare riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, configurata come danno presunto, con valenza sanzionatoria, qualificabile appunto come danno comunitario, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio.
Il collegio ha confermato tale assetto anche alla luce della successiva Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Santoro, che ha riconosciuto la compatibilità con la clausola 5 dell’accordo quadro di una normativa nazionale che preveda un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità, accompagnata dalla possibilità per il lavoratore di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, anche per presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego. La giurisprudenza nazionale ha ravvisato in tale indennità una capacità dissuasiva adeguata, associata ai possibili effetti sulla responsabilità dei dirigenti ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso il risarcimento in palese contrasto con tali principi. Ha erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado, negando il danno da perdita di chance, avesse liquidato un danno diverso e ulteriore: in realtà il Tribunale aveva riconosciuto l’unico danno applicando la fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto con valenza sanzionatoria. Fuori bersaglio è quindi anche il rilievo sull’asserita necessità di un appello incidentale, avendo il lavoratore già ottenuto in primo grado ciò che aveva richiesto.
La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.