TFR escluso dalla transazione se la clausola lo fa salvo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13834 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione di un atto negoziale è riservata al giudice del merito e costituisce accertamento di fatto. In sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e alla sussistenza di una motivazione logica e coerente. Non è sufficiente contrapporre un’interpretazione diversa, ancorché astrattamente più congrua, se quella adottata è una delle possibili e plausibili letture del testo. La clausola di un verbale di conciliazione che fa salvo il diritto alle competenze di fine rapporto esclude che il trattamento di fine rapporto sia compreso nella rinuncia transattiva. La sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore sulla busta paga non prova, di per sé, l’effettivo pagamento delle somme ivi indicate.
Il Fatto
La lavoratrice, con qualifica di dirigente, ha agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato in relazione al rapporto intercorso dall’1.6.1985 al 31.10.2016. Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che l’emolumento non fosse ricompreso negli accordi transattivi intercorsi tra le parti, costituiti da una conciliazione giudiziale e da una successiva conciliazione sindacale.
La Corte d’appello ha confermato la decisione. La società ha allora proposto ricorso per cassazione con due motivi, censurando l’interpretazione degli accordi e la mancata valorizzazione probatoria delle buste paga; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte territoriale interpretato erroneamente le clausole transattive e ritenuto il secondo accordo sostitutivo, anziché meramente integrativo, del primo.
La Corte di cassazione ricorda che l’interpretazione del negozio è riservata al giudice del merito e che, in sede di legittimità, il controllo resta circoscritto al rispetto dei canoni ermeneutici e alla coerenza della motivazione. L’interpretazione accolta non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili: chi censura la lettura disattesa non può limitarsi a contrapporre un risultato diverso, ma deve dimostrare l’invalidità di quella adottata.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha offerto una lettura letterale e teleologica degli accordi. L’incipit della conciliazione giudiziale, che faceva salvo il diritto della dirigente alle competenze di fine rapporto, non lasciava dubbi; la soluzione era inoltre ragionevole, perché le parti avevano inteso comporre il contenzioso relativo a differenze retributive e non alle competenze di fine rapporto. La successiva conciliazione sindacale, nel regolare le dimissioni, ribadiva la salvezza della verifica contabile del TFR e delle competenze finali. Il primo motivo è dunque non fondato.
Il secondo motivo lamentava la mancata attribuzione di valenza probatoria alle buste paga, che avrebbero attestato l’avvenuta corresponsione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto. La Corte lo dichiara inammissibile: la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti riservata al merito. La Corte territoriale ha accertato che nessuna prova del pagamento di anticipi è stata fornita, poiché le buste paga non erano sottoscritte dalla lavoratrice e non era dimostrata la loro consegna.
La Corte richiama il principio per cui la sottoscrizione “per ricevuta” sulla busta paga non implica in modo univoco l’effettivo pagamento della somma indicata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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