Dispositivi medici, improcedibile il ricorso senza attestazione regionale del versamento (TAR Lazio n. 761 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano della spesa per dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 presuppone la produzione in giudizio, da parte dell’amministrazione regionale, dell’attestazione del versamento della quota ridotta del 25 per cento. In difetto di tale attestazione il giudice amministrativo non può dichiarare la cessazione della materia del contendere. La richiesta formulata dalla parte ricorrente, fondata sull’intervenuto versamento, può tuttavia essere valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava il D.M. 6.7.2022 e il D.M. 6.10.2022, unitamente a successivi provvedimenti regionali adottati dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata in tema di ripiano della spesa per gli anni 2015-2018. Nel corso del giudizio il difensore depositava istanza di cessazione della materia del contendere, rappresentando l’intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025 e chiedendo la compensazione delle spese.
La questione sottoposta al Collegio riguardava dunque le condizioni alle quali, in forza della richiamata disciplina sopravvenuta, il giudizio può essere definito senza decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 con il versamento, in favore delle regioni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di riferimento. La norma stabilisce che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Decorso il termine di trenta giorni, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, e tali comunicazioni determinano la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Collegio rileva che, nella specie, le attestazioni regionali previste dalla norma non risultano prodotte in giudizio. Manca dunque il presupposto formale al quale la legge collega la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La richiesta della parte ricorrente viene allora valutata sotto diverso profilo. Il Collegio, dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., pone a fondamento della decisione la questione rilevata d’ufficio e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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