Inammissibile il ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare di rigetto (Cass. civ. Sez. I n. 282 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale delineato dalle modifiche di cui all’art. 2, terzo comma, lett. e bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. nella legge 14 maggio 2005, n. 80, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. non è proponibile ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., perché tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato. Il principio opera anche quando il provvedimento cautelare neghi la tutela richiesta, partecipando dei medesimi caratteri di provvisorietà. La regola non soffre eccezione in relazione alla statuizione sulle spese del procedimento cautelare.
Il Fatto
Una società titolare di un marchio anteriore aveva chiesto al Tribunale di Bolzano, ai sensi degli artt. 126, 129-131 c.p.i. e 700 cod. proc. civ., l’inibitoria della commercializzazione e dell’uso dei marchi in capo a una società concorrente, la fissazione di una penale per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo, nonché la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su un quotidiano nazionale a spese della resistente.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso, rilevando che la resistente aveva rimosso il marchio dal proprio sito e che mancavano prove di un persistente utilizzo o del pericolo di un nuovo uso illecito. Il reclamo è stato respinto dal Tribunale, che ha confermato la decisione per insussistenza del periculum in mora. Avverso tale ordinanza la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; la controricorrente ha resistito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti cautelari anticipatori emessi ante causam. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 6039 del 28 febbraio 2019 e delle Sezioni Unite n. 27187 del 28 dicembre 2007, secondo cui tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato e non sono quindi impugnabili con ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost.
Il principio, osserva la Corte, trova applicazione anche qualora il provvedimento cautelare neghi la tutela richiesta dal ricorrente, come nel caso in esame: anche il provvedimento di rigetto partecipa dei medesimi caratteri di provvisorietà e di inidoneità al giudicato. La natura del provvedimento, e non il suo esito, fonda la regola dell’inammissibilità.
Né la regola soffre eccezione con riferimento alla statuizione sulle spese del procedimento, che possono essere oggetto di sindacato nel corso del giudizio di merito ovvero, qualora il soccombente non intenda iniziarlo, in sede di opposizione al precetto o all’esecuzione iniziata sulla base dell’ordinanza, secondo quanto affermato da Cass. n. 6180 del 1° marzo 2019 e Cass. n. 16259 del 28 giugno 2017.
Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte disattende infine la domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., escludendo che l’impugnazione integri un uso improprio della facoltà processuale, trattandosi di critica argomentata benché infondata alla tesi della non ricorribilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.