Acquisto di partecipazione in società in house: il controllo della Corte dei conti sulla sostenibilità finanziaria e convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo esercitata dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 non si estende al merito delle scelte amministrative, ma verifica la ragionevolezza dei mezzi impiegati rispetto agli obiettivi, attraverso uno scrutinio pieno e non meramente estrinseco. L’onere motivazionale dell’ente deve essere analitico e deve dimostrare la sostenibilità finanziaria dell’operazione sotto un duplice profilo: oggettivo, concernente l’equilibrio economico-finanziario prospettico della società partecipanda, e soggettivo, relativo alla copertura delle spese per l’ente socio. La valutazione di convenienza economica richiede, inoltre, il confronto con soluzioni gestionali alternative (gestione diretta, società mista, ricorso al mercato) e si estende all’impegno economico derivante dal futuro affidamento del servizio alla società partecipata.
Il Fatto
Il Comune ha deliberato l’acquisizione di una partecipazione dello 0,10% nella società a capitale interamente pubblico incaricata della gestione della mobilità e di altri servizi strumentali, per una spesa complessiva di € 4.800,00 oltre spese notarili. L’operazione è finalizzata al successivo affidamento in house providing del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale e delle pubbliche affissioni. Il provvedimento è stato trasmesso alla Sezione per il controllo preventivo di cui all’art. 5, comma 3, del TUSP, corredato dalle relazioni ex art. 5 TUSP ed ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, dallo statuto della società, dalla convenzione sul controllo analogo e dallo schema di contratto di servizio. In esito all’istruttoria, l’ente ha rettificato alcuni errori materiali relativi al numero di azioni e all’importo delle spese notarili.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del controllo, ravvisando la propria competenza in ragione della natura di ente locale dell’amministrazione procedente e dell’oggetto dell’atto, consistente nell’acquisto di una partecipazione in una società per azioni deliberato dal Consiglio comunale. Ha poi accertato l’adempimento degli oneri di pubblicità e consultazione previsti dall’art. 5, comma 2, TUSP.
Nel merito, la Corte ha ritenuto l’operazione coerente con i vincoli tipologici e finalistici di cui all’art. 4 TUSP, poiché i servizi oggetto di affidamento – accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali – rientrano nelle fattispecie della produzione di un servizio di interesse generale e dell’autoproduzione di servizi strumentali. Quanto alla necessarietà della partecipazione, il Collegio ha osservato che essa andrebbe sempre scandagliata con valenza propria e non desunta solo dalla sostenibilità e convenienza dell’operazione; nella specie, tuttavia, non ha ravvisato elementi ostativi, essendo la necessità della scelta ricostruibile dalle relazioni sul futuro affidamento del servizio.
Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, l’esame dei bilanci societari e del piano previsionale ha evidenziato una situazione patrimoniale ed economica positiva e prospetticamente in crescita, con assenza di indebitamento finanziario. La Sezione ha comunque rilevato che lo scrutinio non poteva limitarsi alla partecipazione in sé, di valore esiguo, ma doveva estendersi all’intera operazione comprensiva dell’affidamento quinquennale del servizio, il cui corrispettivo – determinato in misura dell’8% sugli incassi stimati – risulta stanziato in bilancio e coperto dal gettito della riscossione.
La Corte ha infine valutato la convenienza economica della scelta rispetto alle alternative gestionali: la gestione diretta è stata ritenuta non funzionale per i costi del personale e strumentali; la società mista pubblico-privata è stata esclusa in quanto comporterebbe la costituzione di una nuova società in contrasto con le esigenze di razionalizzazione; il confronto con il mercato ha mostrato un’offerta della società in house più vantaggiosa. In conclusione, la Sezione non ha ravvisato elementi pregiudizievoli, ma ha richiamato l’ente al costante monitoraggio dell’operazione e dei risultati del servizio, affinché siano preservati nel tempo i presupposti finalistici, la sostenibilità e la convenienza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.