Appello improcedibile per mancata comparizione dell’appellante a due udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 70 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La dichiarazione di improcedibilità consegue automaticamente alla doppia assenza, senza necessità di valutare il merito dei motivi. La disciplina trova applicazione anche quando l’appellante, già assente alla prima udienza, sia stato informato del rinvio e dell’avvertimento. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione del mutamento della giurisprudenza intervenuto nelle more del giudizio.
Il Fatto
Un ex militare in quiescenza, titolare di pensione computata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, aveva impugnato in primo grado la determinazione di pensione dell’INPS. Il ricorrente lamentava che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.
Nelle more del giudizio era intervenuta la decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo con il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile sino al 31 dicembre 1995. La Sezione territoriale aveva rigettato il ricorso, qualificando la richiesta formulata in corso di causa come domanda nuova, inammissibile per difetto di preventiva domanda amministrativa. Proposto appello, la Sezione centrale è stata investita della questione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che l’appellante era già rimasto assente all’udienza del 20 settembre 2023. In quella sede la trattazione era stata rinviata e la segreteria era stata onerata di comunicargli l’avvenuto rinvio, con l’espresso avvertimento che, in caso di mancata comparizione anche alla successiva udienza, il giudizio sarebbe stato dichiarato improcedibile.
Il Collegio richiama il tenore dell’art. 196 c.g.c., che disciplina la conseguenza della duplice assenza dell’appellante. La norma è chiara: alla prima assenza segue il rinvio con comunicazione; alla seconda assenza segue la dichiarazione di improcedibilità, adottabile anche d’ufficio.
Nel caso concreto l’appellante, già assente e informato del rinvio, non ha preso parte nemmeno all’udienza odierna. Ciò impone al collegio di dichiarare improcedibile il gravame, senza esame del merito dei motivi articolati, inclusa la censura relativa all’errata interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Quanto alle spese, la Corte non provvede sulle spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità, e dispone la compensazione integrale delle spese legali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Il mutamento della giurisprudenza intervenuto nelle more giustifica la compensazione. L’appello è così dichiarato improcedibile; nulla è disposto per le spese di giustizia.
Nota della Redazione
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