Danno erariale da contributo pubblico e giurisdizione contabile sul privato beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 9 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione contabile anche nei confronti del soggetto privato beneficiario di un contributo pubblico destinato alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale sociale, allorché egli abbia operato in sinergia con il dipendente pubblico, inserendosi nell’iter procedimentale amministrativo e assumendo un rapporto di servizio di fatto con l’amministrazione. Il privato che, vincolato alla realizzazione dell’obiettivo finanziato, adotti scelte che sviano le risorse pubbliche dalle finalità perseguite concorre alla produzione del danno erariale. Nel merito, il pregiudizio da mancato recupero del finanziamento non è attuale e concreto quando il compendio immobiliare sia stato acquisito al patrimonio comunale e l’ente abbia deliberato di conservarlo per un uso pubblico, potendosi il danno perfezionarsi solo quando risulti definitivamente precluso ogni utilizzo per finalità di edilizia residenziale pubblica.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il legale rappresentante di una società di costruzioni e un dirigente comunale, contestando un danno erariale da illegittimo esborso di un finanziamento concesso, tramite il Comune, ai sensi della legge regionale Umbria 28 novembre 2003, n. 23, per la ristrutturazione di un edificio da destinare a edilizia residenziale sociale con vendita a prezzo calmierato. Il contributo, inizialmente autorizzato ed erogato solo in parte, era volto a ricavare unità abitative da un immobile sito nel centro storico.
Secondo l’atto di citazione, l’intervento sarebbe stato avviato in difetto dell’autorizzazione antisismica ex art. 94 e ss. d.P.R. n. 380/2001, realizzato con incremento di volumi e superfici in difformità dai titoli abilitativi e ultimato in violazione del vincolo paesaggistico. Al dirigente si contestava di aver tardato nell’esercizio dei poteri cautelativi e repressivi e di aver accettato garanzie fideiussorie irregolari e insufficienti, omettendo altresì la denuncia del danno. La richiesta risarcitoria era circoscritta all’importo erogato, oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte afferma la giurisdizione contabile anche verso il privato, rilevando che la fattispecie è prospettata come uso fuorviato di contributi erogati per ragioni di pubblica utilità e che non assume rilievo la natura pubblica o privata del percettore. I finanziamenti, per la connotazione pubblicistica del denaro, sono volti a realizzare finalità di interesse pubblico sulla base di un accordo che instaura un rapporto di servizio di fatto tra privato e amministrazione, radicando la giurisdizione della Corte. Il Collegio richiama sul punto C. Conti, Sez. II, 6 febbraio 2020 n. 23 e le pronunce di Cass., SS.UU., n. 21297/2017, n. 18991/2017, n. 30526/2019, n. 111/2020, n. 6161/2020, n. 19086/2020 e n. 24858/2019.
Nel merito, la Corte dà atto che l’intervento è avvenuto in difformità dai titoli abilitativi e paesaggistici, con abusi per i quali l’ufficio comunale ha disposto con tempistica dilazionata la demolizione e il ripristino ex art. 167, quarto comma, d. lgs. n. 42/2004. Tuttavia il mancato recupero del contributo non è imputabile a un ritardo doloso del dirigente, il quale, nonostante il sisma del settembre 2016, aveva comunicato la decadenza dal contributo con nota del 5 ottobre 2016 e ne aveva disposto la revoca con determina del 26 dicembre 2016, avviandone il recupero.
Non rilevano in questa sede le tempistiche del procedimento sanzionatorio edilizio e di verifica della compatibilità paesaggistica, conclusosi negativamente nel 2018, anche considerato che una demolizione affrettata avrebbe potuto precludere il raggiungimento dello scopo del contributo, esponendo il Comune a richieste risarcitorie del beneficiario qualora il bene fosse risultato sanabile.
Quanto al profilo della vanificazione del programma, la Corte esclude la concretezza e attualità del danno. A seguito dell’ordinanza di demolizione il compendio immobiliare è stato acquisito al patrimonio comunale disponibile, e il Consiglio comunale ha poi deliberato di conservare il bene, previo ripristino della conformità edilizia con oneri a carico di terzi. Il danno da mancato recupero del finanziamento potrà dirsi eventualmente perfezionato solo quando risulti definitivamente precluso ogni utilizzo per finalità di edilizia residenziale pubblica.
La Corte riconosce che lo scopo della contribuzione non è stato attuato nel termine, ma l’ente ha acquisito il bene al proprio patrimonio e ha deliberato di avvalersi della facoltà di evitarne la demolizione ex art. 42, quinto comma, d.P.R. n. 380/2001 e della legge regionale n. 1 del 2015, conservando un interesse pubblico al bene, il cui valore non può quindi ritenersi nullo. La domanda è pertanto infondata e va rigettata, con liquidazione degli oneri difensivi in favore del convenuto costituito ai sensi dell’art. 31, quarto comma, c.g.c..
Nota della Redazione
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