Responsabilità precontrattuale limitata all’interesse negativo e domanda di perdita di chance (Cass. civ. Sez. III n. 15643 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Il danno risarcibile è circoscritto al c.d. interesse negativo, ovvero all’interesse al ristoro delle conseguenze della lesione della libertà negoziale. La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance costituisce domanda autonoma e distinta rispetto a quella di risarcimento del danno da perdita del risultato sperato: in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può liquidare il primo se sia stato domandato il secondo.
Il Fatto
Una titolare di impresa agricola aveva presentato all’INAIL, nel 2004, domanda di finanziamento agevolato per l’adeguamento delle strutture aziendali alle normative di sicurezza sul lavoro. Il finanziamento avrebbe dovuto realizzarsi mediante apertura di una linea di credito presso un istituto bancario convenzionato. Dopo un primo rigetto per presunte irregolarità contributive e la successiva riammissione al programma, la banca comunicò che la concessione era subordinata alla prestazione di garanzie fideiussorie da parte dei comproprietari della quota maggioritaria dei terreni aziendali, precisando di non aver erogato per l’indisponibilità dei soggetti indicati.
L’imprenditrice, comunicata la disponibilità di una società a prestare fideiussione, non ricevette riscontro. Convenne quindi la banca davanti al Tribunale di Trani per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del finanziamento. La domanda fu rigettata in primo grado e l’appello fu respinto dalla Corte d’appello di Bari. La questione giunge così davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1375, 1337, 1338 e 2043 cod. civ. Sostiene che sarebbe prevalsa, nella giurisprudenza di legittimità, la tesi della natura contrattuale della responsabilità precontrattuale, quale responsabilità da contatto sociale qualificato. Aggiunge che, in ogni caso, il pregiudizio subito sarebbe consistito nella perdita di chance, ossia nella possibilità di ottenere il finanziamento presso altri istituti convenzionati.
La Corte rigetta il ricorso, reputandolo manifestamente infondato. Anzitutto smentisce l’assunto sulla natura contrattuale: la pronuncia invocata dalla ricorrente è rimasta isolata a fronte del contrario orientamento, consolidatosi e successivamente riaffermato, secondo cui la responsabilità da art. 1337 cod. civ. è di natura extracontrattuale, con le relative regole in tema di onere della prova.
Il giudice di legittimità rileva poi che la questione generale sulla natura della responsabilità non assumeva rilievo nella vicenda, poiché non si discuteva di prescrizione o di riparto dell’onere probatorio, ma della delimitazione del danno risarcibile, in ogni caso circoscritto all’interesse negativo.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che nel perimetro dell’interesse negativo rientrano in astratto le spese inutilmente erogate e i danni da perdita di favorevoli occasioni contrattuali, aveva escluso che tali pregiudizi fossero stati allegati: l’attrice aveva posto a fondamento della domanda la lesione dell’interesse positivo all’esecuzione del finanziamento.
Sul piano sostanziale, la Corte sottolinea l’eterogeneità strutturale tra il pregiudizio da mancato conseguimento del risultato sperato, con evento di danno certo e nesso causale incerto, e quello da perdita della chance di conseguirlo, con evento di danno incerto e nesso causale certo. Ne deriva che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance è autonoma e distinta rispetto a quella da perdita del risultato sperato. In ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può liquidare il primo se sia stato domandato il secondo. Il rigetto consegue anche alla regolazione delle spese di legittimità e all’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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