Danno da sottrazione delle ore di sostegno scolastico e risarcimento equitativo (TAR Campania n. 4046 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottrazione o la diminuzione delle ore di sostegno rispetto al monte ore dovuto in ragione della patologia del minore, accertata e certificata, integra di per sé un danno allo sviluppo della personalità dello studente e della famiglia, senza necessità di ulteriore prova del pregiudizio. Nell’azione di risarcimento ex art. 30 cod. proc. amm. il privato non è tenuto a un particolare impegno probatorio sulla colpa della pubblica amministrazione: basta l’allegazione dell’errore e dell’illegittimità dell’atto, mentre la mancanza di diligenza si presume. L’amministrazione non può invocare a discolpa incertezza normativa, dubbi interpretativi o oscillazioni giurisprudenziali. La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa e forfetaria, per ogni mese di privazione del monte ore.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità sulla figlia minore portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugnava i provvedimenti con cui l’istituto scolastico di Napoli aveva assegnato alla bambina un numero di ore di sostegno inferiori al fabbisogno effettivo, tenuto conto dell’orario di permanenza in classe. Chiedeva annullarsi gli atti e condannarsi l’amministrazione ad assegnare il sostegno nella misura massima consentita, anche per gli anni successivi, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’amministrazione di rideterminarsi sull’effettivo fabbisogno. Dopo l’ottemperanza di fatto intervenuta in corso d’anno, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse all’annullamento, insistendo sulla sola domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva innanzitutto il sopravvenuto difetto d’interesse rispetto alla domanda annullatoria, essendo state integrate le ore di sostegno: il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. Passando alla domanda risarcitoria, il Tribunale ne rileva la fondatezza, ricavando la colpa dell’amministrazione dal contrasto tra i provvedimenti impugnati e l’evidente necessità della minore di un integrale sostegno.
Valenza probatoria viene riconosciuta al verbale di accertamento dell’handicap grave, alla Diagnosi Funzionale dell’ASL e al P.E.I., che ribadiva la necessità di trenta ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico in corso. Il numero di ore concretamente previsto — appena undici — appare evidentemente insufficiente, sia a fronte della grave patologia, sia rispetto al ben maggiore orario di frequenza settimanale.
Sulla colpa, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il privato danneggiato non deve dimostrare con particolare impegno la negligenza dell’amministrazione, potendo limitarsi ad allegare l’errore e l’illegittimità dell’atto. L’amministrazione non può invocare a discolpa, nel paradigma della responsabilità ex lege aquilia, la “non iure” derivante da incertezza normativa, dubbi interpretativi o oscillazioni giurisprudenziali.
Quanto al nesso causale, il Tribunale richiama l’orientamento consolidato della Sezione: la seppur temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno, rispetto al monte ore dovuto in virtù della patologia certificata, provoca inevitabilmente danni allo sviluppo della personalità del minore e alla famiglia. Sul quantum, in via equitativa, il Collegio riconosce forfetariamente mille euro per ogni mese di privazione del monte ore integrale, dalla data di inizio dell’anno scolastico fino all’integrazione. Respinge invece la domanda relativa agli anni futuri, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati.
Nota della Redazione
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