Ritardo nella revisione della pianta organica: il danno da silenzio va provato (C.G.A.R.S. n. 656 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno per la ritardata revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche è respinta quando il ricorrente non provi alcun pregiudizio specifico, emergente o da lucro cessante, causalmente riconducibile al ritardo. Il danno non può essere liquidato in via equitativa se manca la prova dell’an della pretesa risarcitoria: il generico riferimento alla mancata ridefinizione dei confini circoscrizionali è insufficiente. L’appello avverso la sentenza che ha respinto i motivi aggiunti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione approvi la ridefinizione delle circoscrizioni in ottemperanza a una precedente sentenza. Resta invece esaminabile nel merito la domanda risarcitoria e la statuizione sulle spese.
Il Fatto
Il titolare di una sede farmaceutica di un Comune siciliano chiedeva all’A.S.P. e al Comune il trasferimento della propria sede in una via del centro abitato. Contestualmente una società titolare di altra sede chiedeva analogo trasferimento nella medesima zona. La ricognizione dei confini evidenziava che la pianta organica, risalente al decreto del 1976 e mai modificata nelle circoscrizioni, non comprendeva la via in questione. L’istanza del ricorrente veniva rigettata, mentre quella della società veniva accolta; il Comune rinviava sine die la revisione della pianta organica, sollecitata dallo stesso titolare e dall’A.S.P.
Il ricorrente agiva quindi avverso il silenzio sull’istanza di revisione e per il risarcimento del danno, impugnando poi con motivi aggiunti la nota con cui il Comune dichiarava di non poter avviare il procedimento. Il TAR Sicilia, con sentenza non definitiva, dichiarava parzialmente improcedibile il ricorso avverso il silenzio; con la sentenza gravata respingeva i motivi aggiunti, la domanda risarcitoria e condannava alle spese. Proponeva appello il titolare della sede.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. rileva in via preliminare che la domanda avverso il silenzio ha trovato definitivo accoglimento con la precedente sentenza n. 407 del 2022. Su tale base, e alla luce dell’eccezione del Comune, il Collegio accerta che l’appello è divenuto parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’annullamento della nota del gennaio 2021: nelle more il Comune ha approvato la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle sedi farmaceutiche, proprio in ottemperanza alla citata pronuncia.
La sopravvenuta carenza di interesse non travolge però l’intero gravame. L’appellante ha chiarito di conservare interesse alla riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria e lo ha condannato alle spese di giudizio. Su questi capi il Collegio scende quindi al merito.
Nel merito il motivo è infondato. Il ricorrente non ha dedotto alcuno specifico danno, né sotto forma di danno emergente né di lucro cessante, direttamente conseguente alla ritardata revisione della pianta organica. Ha prospettato soltanto un generico pregiudizio, privo di supporto probatorio. Il Collegio esclude anche la possibilità di liquidare il danno in via equitativa: manca la prova dell’an della pretesa, e l’equità non può supplire all’assenza del diritto fatto valere.
La decisione conferma un indirizzo consolidato in materia di responsabilità della pubblica amministrazione: la mera inerzia o il ritardo non fondano di per sé il diritto al risarcimento, occorrendo la dimostrazione del pregiudizio concreto e del nesso causale. La statuizione sulle spese di primo grado resta assorbita dall’esito complessivo.
In definitiva l’appello è in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese del grado per giusti motivi.
Nota della Redazione
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