Improcedibile il ricorso contro l’esclusione se non impugnata la graduatoria finale (TAR Campania n. 3532 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contro l’esclusione da un concorso pubblico, il candidato che sia stato ammesso con riserva alle prove e inserito, parimenti con riserva, nella graduatoria finale ha l’onere di impugnare anche il provvedimento di approvazione della graduatoria. La mancata impugnazione di tale atto ne consolida gli effetti, rendendolo inoppugnabile, poiché la sua adozione non è conseguenza inevitabile dell’esclusione, ma implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’eventuale annullamento dell’esclusione produrre effetti caducanti sulla graduatoria stessa.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione a un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto da una struttura sanitaria per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente avvocato. Con delibera del Direttore Generale la candidata era stata inserita nell’elenco dei non ammessi, per asserita mancanza del requisito esperienziale previsto dal bando.

Dopo l’esclusione, la ricorrente ha impugnato la delibera con ricorso introduttivo e, successivamente, con motivi aggiunti le delibere di rettifica con cui l’Amministrazione ha modificato gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi, disponendo in suo favore l’ammissione con riserva. La ricorrente ha quindi sostenuto le prove ed è stata inserita nella graduatoria finale in posizione utile, ma non ha impugnato il provvedimento di approvazione della graduatoria medesima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’Amministrazione in ragione della mancata impugnazione della graduatoria definitiva di merito.

Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato sez. V, 18/07/2025, n. 6341, il Tribunale afferma che la mancata impugnazione della graduatoria finale integra un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto contro il provvedimento di esclusione. Negli appalti di concorso, l’atto finale di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto lesivo, poiché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso.

Ne deriva l’onere del ricorrente, che abbia impugnato l’esclusione, di gravare anche la graduatoria di merito pubblicata, non potendosi ritenere che l’eventuale annullamento dell’esclusione dispieghi un effetto caducante sulla graduatoria stessa.

Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva ammesso la ricorrente con riserva alla prosecuzione del concorso e alle ulteriori prove; all’esito del loro superamento, la candidata è stata inserita nella graduatoria finale. La relativa delibera indica espressamente che, per i candidati individuati nell’allegato, l’ammissione è avvenuta con riserva, e il nominativo della ricorrente è contenuto in tale allegato: la sua collocazione in graduatoria è quindi avvenuta, anch’essa, con riserva, in attesa della definizione nel merito del giudizio. La mancata impugnazione della graduatoria ne ha consolidato gli effetti, rendendola inoppugnabile.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui l’impugnazione sarebbe stata superflua perché l’approvazione della graduatoria avrebbe travolto il provvedimento di esclusione. La riserva espressa esclude, infatti, che l’inserimento in graduatoria possa valere come superamento definitivo dell’esclusione. L’eventuale accoglimento della domanda di annullamento non può dunque incidere sulla sopravvenuta graduatoria, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese sono compensate in ragione della pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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