Inammissibilità del ricorso: no alla rivalutazione della prova nella “doppia conforme” (Cass. pen. Sez. IV n. 31884 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda, costituendo un unico complessivo corpo argomentativo, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. È inammissibile, per genericità per aspecificità “estrinseca”, il motivo di ricorso che riproponga le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi con le relative argomentazioni. Al giudice di legittimità è preclusa una nuova valutazione delle risultanze probatorie da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Inoltre, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; su chi eccepisce l’inutilizzabilità di un atto grava l’onere di dimostrarne l’efficacia demolitoria sul complessivo compendio probatorio (c.d. prova di resistenza). La pena accessoria del ritiro della patente di guida ex art. 85 d.P.R. n. 309/1990 non presuppone necessariamente che l’autore del reato si sia servito di un veicolo, essendo volta a disincentivare la reiterazione del reato.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, aveva confermato la condanna di cinque imputati per diversi episodi di importazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina dall’Olanda. Avverso tale decisione, i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo molteplici motivi.
Le doglianze riguardavano, in particolare, la mancanza e l’illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle intercettazioni telefoniche, l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in materia di prova indiziaria, l’omessa concessione delle attenuanti generiche e l’illegittimità della pena accessoria del ritiro della patente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. In primo luogo, ha richiamato il principio della c.d. “doppia conforme”, affermando che, quando i giudici di appello concordano con la valutazione degli elementi di prova operata dal primo giudice, le due sentenze si integrano e vanno lette congiuntamente per il controllo di legittimità. In tale contesto, il vizio di travisamento della prova non può essere coltivato in cassazione, salvo che l’errore sia macroscopicamente evidente e idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.
La Corte ha poi rilevato come i motivi di ricorso fossero nella sostanza meramente riproduttivi delle censure già presentate in appello, senza un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò determina l’inammissibilità per aspecificità, poiché il ricorso deve costituire una critica argomentata al provvedimento, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del dissenso. Le richieste di una diversa lettura dei dati processuali o di una differente valutazione dell’attendibilità delle fonti di prova costituiscono invece censure di merito, precluse al giudice di legittimità.
Con specifico riguardo alla dedotta inutilizzabilità di alcune conversazioni telefoniche, la Corte ha ricordato che tale questione non era stata devoluta con i motivi di appello e, pertanto, non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. In ogni caso, la parte che eccepisce l’inutilizzabilità ha l’onere di dimostrare, attraverso la c.d. “prova di resistenza”, come l’espunzione di quell’elemento dal compendio probatorio possa disarticolare la motivazione della sentenza, onere non assolto dai ricorrenti.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice di merito può limitarsi a indicare l’elemento ritenuto prevalente per negarle, e la relativa motivazione è insindacabile in cassazione se non contraddittoria. La gravità dei fatti e il contesto di criminalità organizzata sono stati ritenuti elementi ostativi legittimi. Infine, in relazione al ritiro della patente, la Corte ha escluso che tale misura richieda l’utilizzo di un veicolo per la commissione del reato, essendo finalizzata a prevenire la reiterazione di condotte illecite connesse alla circolazione.
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