DASPO per fumogeni pericolo concreto ex ante escluso obbligo avvio procedimento (TAR Sicilia n. 1244 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 presuppone non l’accertamento di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale, essendo sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. La fattispecie di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989 configura un reato di pericolo concreto: la concreta pericolosità per l’incolumità delle persone è condizione modale della condotta e va valutata ex ante, al momento in cui la condotta è tenuta, secondo il criterio della prognosi postuma. Le circostanze che il pericolo non si sia verificato, o che il luogo apparisse sgombro, rileverebbero solo ove il pericolo dovesse accertarsi ex post. La misura preventiva non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla sua funzione.

Il Fatto

Il Questore di Catania ha adottato nei confronti del ricorrente un DASPO della durata di un anno. Il provvedimento si fonda su una condotta tenuta in occasione del transito della squadra di calcio in prossimità del casello autostradale: il destinatario, insieme ad altri tifosi, avrebbe occupato la sede stradale e acceso numerosi fumogeni, creando una fitta coltre di fumo e un pericolo per le persone e le auto in transito.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo il travisamento dei fatti, l’insussistenza dei presupposti della misura, il difetto di motivazione, l’illegittimità della sola denuncia quale base del provvedimento e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata. La pubblica amministrazione si è costituita a difesa del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta congiuntamente i primi tre motivi, che attengono ai presupposti e alla motivazione della misura. L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive nei confronti di chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti per uno dei reati richiamati, tra cui quello dell’art. 6-bis.

La norma incriminatrice sanziona chi utilizza razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi o strumenti per l’emissione di fumo in modo da creare un concreto pericolo per le persone. Il Tribunale qualifica la fattispecie come reato di pericolo concreto: la pericolosità rispetto all’incolumità è condizione modale della condotta e va valutata in relazione al momento in cui la condotta è tenuta. Il DASPO, dal canto suo, è misura di prevenzione e non richiede la lesione accertata, bastando il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel caso concreto il provvedimento risulta congruamente motivato. Dall’annotazione di polizia giudiziaria e dai fotogrammi allegati emerge l’utilizzazione dei fumogeni su una strada pubblica aperta al transito, indice di potenziale pericolo da valutare ex ante, tanto più in presenza di assembramenti. La prognosi di pericolo, riferita allo specifico luogo e alla riduzione di visibilità per la coltre di fumo, supera le censure. Il Collegio richiama il criterio della prognosi postuma e la giurisprudenza di merito e di legittimità conforme, tra cui Cass. pen., Sez. III, n. 545 del 2023.

Le circostanze valorizzate dal ricorrente — strada sgombra, assenza di tifoseria avversaria, esternazione festosa del tifo — non scalfiscono il quadro, anche perché non pienamente rispondenti ai filmati in atti, e rileverebbero solo in un giudizio ex post. Il provvedimento è ritenuto proporzionato.

Quanto alla partecipazione procedimentale, il Tribunale richiama il consolidato indirizzo secondo cui il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità connaturate alla natura preventiva del provvedimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 7945 del 2021; n. 8381 del 2022). Nel caso concreto, neppure l’attività difensiva ha fatto emergere elementi che avrebbero potuto indurre l’amministrazione a non adottare la misura. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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