Sei scatti stipendiali inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 1250 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990, è tuttora vigente ed è applicabile nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. L’abrogazione della norma sostitutiva ad opera dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non produce la reviviscenza della formulazione originaria, ma lascia fermi i richiami normativi alla disciplina sostitutiva, ancorché sotto l’intestazione formale dell’art. 1, comma 15-bis. Ne consegue il diritto dei congedati all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, con rivalutazione e interessi. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita. L’eccezione di prescrizione è infondata se l’ente non deduce e documenta specificamente la data di liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Due dipendenti, appartenenti rispettivamente alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, erano stati collocati a riposo su domanda. Hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, con rivalutazione e interessi.
L’ente previdenziale si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorrenti hanno insistito nelle domande con memoria. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 27 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, Cons. St. n. 1231 del 2019 e Cons. St. n. 6465 del 2010, afferma il principio secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.
Quanto alla prescrizione, il TAR aderisce all’orientamento secondo cui l’eccezione è in senso proprio e richiede che la parte indichi e documenti i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. L’INPS si è limitato a indicare dubitativamente la data di collocazione a riposo, senza dedurre la data di liquidazione del TFS, come richiesto da TAR Lazio Roma n. 11406 del 2022. Essendo ignoto il dies a quo, l’eccezione è infondata e riesce superfluo esaminare gli atti interruttivi documentati dai ricorrenti.
Nel merito, il Collegio accoglie il ricorso rinviando alle ragioni della sentenza CGA n. 865 del 2022, confermata da Cons. St. n. 10523 del 2023. La previsione dell’art. 1, comma 15-bis è stata sostituita dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; la successiva abrogazione di tale norma per effetto dell’art. 2268, comma 872, del d.lgs. n. 66/2010 non comporta la reviviscenza della formulazione iniziale. I richiami normativi restano riferiti alla disciplina sostitutiva, pur sotto l’intestazione formale originaria.
Analoga conclusione vale per il rinvio compiuto dall’ente all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1987, poiché il richiamo a una disposizione abrogata è tamquam non esset. Il Collegio richiama inoltre CGA n. 1329 del 2022, che limita l’applicazione dell’art. 6-bis ai corpi di polizia individuati dall’art. 16 della legge n. 121/1981, e Cons. St. n. 1231 del 2019, alla luce del quale l’istanza è tempestiva.
Il ricorso è quindi accolto: l’INPS deve corrispondere quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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