Silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento: improcedibile il ricorso senza motivi aggiunti (Cons. Stato n. 10253 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 c.p.a., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione sull’istanza presentata. La condanna a provvedere presuppone che l’inerzia perduri al momento della decisione, costituendo l’omessa attività amministrativa una condizione dell’azione. L’adozione di un provvedimento espresso in corso di giudizio, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, impone al privato di impugnarlo con motivi aggiunti e di chiedere la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.. In mancanza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il privato ottenuto il superamento della situazione di inerzia procedimentale.
Il Fatto
I proprietari di alcuni terreni ricompresi nel piano di zona “Casabianca”, approvato con delibera di Giunta regionale n. 6680 del 18 dicembre 1981, hanno diffidato il Comune al completamento del procedimento di acquisizione delle aree. Sostenevano che l’amministrazione avesse acquisito solo le aree destinate all’edificazione e alla viabilità, omettendo di acquisire le aree residue, delle quali era stata utilizzata la capacità edificatoria.
I ricorrenti hanno chiesto al TAR Lazio l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con acquisizione espropriativa ordinaria o mediante acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, e la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, compensando le spese. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio una questione preliminare di rito relativa a un provvedimento dirigenziale sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nel giudizio di primo grado il Comune ha depositato una nota del 23 febbraio 2024, con cui il dirigente, in riscontro alle diffide, ha contestato la sussistenza di un obbligo di provvedere. Secondo l’amministrazione, i terreni sarebbero stati oggetto di un pregresso accordo di cessione gratuita, in cambio della concessione di cubatura residenziale su altre aree. Il TAR aveva dato atto della nota, ma aveva ritenuto di prescindere dalla sopravvenuta carenza di interesse ed esaminare il merito.
Il Consiglio di Stato qualifica la nota come provvedimento espresso e richiama l’art. 117, comma 5, c.p.a., secondo cui, se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato con motivi aggiunti e l’intero giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento.
Il Collegio enuncia il principio di diritto: il rito sul silenzio presuppone che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse del privato ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio. L’omessa attività dell’amministrazione costituisce una condizione dell’azione che deve persistere sino alla decisione.
Se il provvedimento interviene prima del ricorso, questo è inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire. Se interviene nel corso del giudizio e non è ritenuto satisfattivo, deve essere impugnato con motivi aggiunti e contestuale richiesta di conversione del rito. In mancanza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché il privato ha ottenuto il superamento dell’inerzia procedimentale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 8810 del 2019 e n. 8349 del 2019).
Nel caso concreto il provvedimento del 23 febbraio 2024 non è stato impugnato, sicché il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata con diversa motivazione, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.