DASPO e fumogeni: pericolo concreto valutato ex ante, non ex post (TAR Sicilia n. 1237 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989 presuppone non la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale; è sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. La fattispecie di cui all’art. 6-bis legge n. 401/1989 configura un reato di pericolo concreto: la concreta pericolosità rispetto all’incolumità delle persone è condizione modale della condotta e va valutata ex ante, al momento in cui la condotta è tenuta, secondo il criterio della prognosi postuma. Ne deriva che l’accensione di fumogeni su una strada pubblica aperta al transito integra il presupposto della misura, anche a prescindere dall’assenza di scontri tra tifoserie e dalla circostanza che la strada fosse sgombra da auto e passanti. Il giudizio ex post sulla non verificazione dell’evento lesivo è irrilevante ai fini della configurabilità della fattispecie.

Il Fatto

Il Questore di Catania ha adottato un DASPO della durata di un anno nei confronti del ricorrente. Il provvedimento si fondava su una condotta tenuta in occasione del transito della squadra di calcio avversaria nei pressi di un casello autostradale: il ricorrente, unitamente ad altri tifosi, avrebbe occupato la sede stradale e acceso numerosi fumogeni, creando una fitta coltre di fumo e un concreto pericolo per le persone e le auto in transito.

Il destinatario della misura ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo il travisamento dei fatti, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’insufficienza della mera denuncia penale e la violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale. La domanda cautelare era stata respinta in primo grado e in appello cautelare davanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 401/1989, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’art. 6-bis della stessa legge. Nel caso concreto il presupposto era il deferimento per il reato di cui all’art. 6-bis legge n. 401/1989, che sanziona chi utilizza fumogeni in modo da creare un concreto pericolo per le persone nei luoghi interessati al transito di coloro che assistono alle manifestazioni.

La Corte sottolinea che la norma configura una tipica fattispecie di reato di pericolo, volta a prevenire comportamenti pericolosi per l’incolumità pubblica in generale, e non solo per gli spettatori. La concreta pericolosità è condizione modale della condotta e va valutata al momento in cui la stessa è tenuta, secondo il criterio della prognosi postuma (richiamando TAR Calabria-Reggio Calabria n. 99/2024, TAR Friuli Venezia Giulia n. 83/2024 e Cass. pen. Sez. III n. 545/2023).

Quanto al DASPO, il Collegio ribadisce che si tratta di misura di prevenzione che non richiede l’accertata lesione, ma solo il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel caso di specie il provvedimento risulta congruamente motivato: dall’annotazione di P.G. e dai fotogrammi emerge l’utilizzazione dei fumogeni su strada pubblica aperta al transito, sintomatica del potenziale pericolo valutabile ex ante, tanto più in presenza di assembramenti.

La prognosi di pericolo riferita allo specifico luogo (sede stradale in prossimità dello svincolo) e al concreto pericolo per la circolazione determinato dalla riduzione di visibilità risulta immune dalle censure. Le circostanze valorizzate dal ricorrente — strada sgombra, assenza di scontri — rileverebbero solo se il pericolo dovesse accertarsi ex post, ciò che non è. Irrilevante, inoltre, la qualificazione della condotta come esternazione festosa del tifo.

Sul piano procedimentale, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connesse alla natura preventiva del provvedimento (richiamando Cons. Stato Sez. III n. 7945/2021 e n. 8381/2022, C.G.A.R.S. n. 392/2020). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e accoglimento dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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