Discrezionalità tecnica e innovatività del progetto: il sindacato intrinseco del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 126 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia della discrezionalità tecnica il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice, ma può esercitare un sindacato intrinseco di adeguatezza, anche avvalendosi di consulenza tecnica d’ufficio, purché il ricorrente abbia offerto elementi sintomatici dell’errato uso delle regole tecniche. Ove l’esito peritale smentisca le affermazioni della commissione, il giudizio di carenza di innovatività del progetto diviene inattendibile. Quanto al criterio di composizione del gruppo operativo, l’amministrazione non può desumere l’assenza di un effettivo interesse delle aziende dalla natura standardizzata delle lettere di motivazione, poiché l’interesse si ricava dal percorso partecipato di elaborazione del progetto.

Il Fatto

I ricorrenti, in proprio e in qualità di partecipanti all’ATS costituita per il progetto di agricoltura rigenerativa, hanno impugnato la determinazione con cui ARGEA Sardegna ha escluso la loro domanda di finanziamento dalla graduatoria relativa alla sottomisura 16.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, destinata al sostegno dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

La Commissione di valutazione attribuiva al progetto un punteggio insufficiente in due criteri di priorità: la composizione del gruppo operativo e il piano di progetto, ritenendo non credibili le motivazioni e non dimostrata l’innovatività delle pratiche di agricoltura rigenerativa. I ricorrenti hanno contestato il giudizio sotto il profilo dell’eccesso di potere e del difetto di motivazione, riproponendo le censure con motivi aggiunti avverso la successiva determinazione che aveva rigettato le osservazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Nelle gare pubbliche ogni impresa facente parte di un raggruppamento o di una associazione temporanea è legittimata a ricorrere a titolo individuale, poiché l’associazione non dà vita a un soggetto nuovo rispetto alle imprese che l’hanno costituita (TAR Perugia, sez. I, n. 18 del 2015).

Nel merito, i ricorrenti hanno fornito elementi sintomatici dell’errato utilizzo delle regole tecniche, avendo la Commissione qualificato l’agricoltura rigenerativa come pratica diffusa e priva di riferimenti sperimentali. Su questa base il Collegio ha disposto una c.t.u. per accertare la plausibilità scientifica di tali affermazioni, richiamando il principio secondo cui è sufficiente che la valutazione rientri tra le possibili soluzioni cui conduce la corretta applicazione delle regole tecniche (TAR Latina, sez. I, n. 180 del 2012).

Il consulente ha ritenuto non plausibili le conclusioni della Commissione: le tecniche conservative costituiscono parte integrante del modello rigenerativo, l’innovazione è di processo e l’assenza di campi dimostrativi non è decisiva in ragione delle dimensioni aziendali del comparto. Il Collegio ha confermato l’elaborato peritale, giudicando inattendibile il giudizio di carenza di innovatività.

Quanto al criterio sulla composizione del gruppo operativo, l’amministrazione ha attribuito zero punti ritenendo il progetto sottoposto alle aziende solo in fase successiva. La conclusione non è condivisibile: oblitera il percorso partecipato documentato e desume erroneamente l’assenza di interesse dalla natura standardizzata delle lettere di motivazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e rinnovato esercizio del potere, nel quale l’amministrazione verificherà anche la riconducibilità del progetto al fabbisogno invocato dai ricorrenti. Spese compensate; compenso peritale liquidato a carico solidale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *