Rinnovo porto d’armi negato per condotta di vita e discrezionalità (TAR Lazio n. 374 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare i requisiti di affidabilità del soggetto nell’uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità, non esistendo un diritto soggettivo al rilascio o al rinnovo del titolo. Il titolare di autorizzazione deve osservare una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e delle regole di civile convivenza. La valutazione di insussistenza dei presupposti soggettivi non è illogica quando si fonda su una considerazione complessiva e negativa della condotta, in applicazione di un principio di precauzione. La condanna per reati che rivelano contiguità con aree di criminalità organizzata giustifica il diniego a prescindere dalla valutazione del vissuto del ricorrente, e vale a escludere il mero automatismo della condizione ostativa ex art. 138 TULPS.
Il Fatto
La società datrice di lavoro presenta istanza per ottenere il rinnovo biennale del decreto di approvazione della nomina del ricorrente a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto di pistola per difesa personale. La Prefettura adotta un preavviso di diniego e quindi un decreto di rigetto, fondandolo su una sentenza di condanna per ricettazione continuata e maltrattamento di animali, relativa alla cattura e detenzione illecite di numerosi esemplari di volatili.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione e illogicità dell’azione amministrativa. Sostiene che il titolo non era mai stato revocato dopo la sentenza di patteggiamento e che aveva continuato a svolgere l’attività fino alla scadenza, senza rilievi. Lamenta inoltre l’assenza di istruttoria sulla propria personalità e sulla complessiva condotta di vita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la base motivazionale del provvedimento impugnato, che riposa sulla condanna riportata dal ricorrente ad anni uno e mesi due per ricettazione continuata in concorso e maltrattamento di animali. I giudici amministrativi valorizzano la reiterazione del comportamento illecito e l’allestimento di luoghi destinati alla detenzione degli esemplari oggetto di reato.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ricorda che in tema di detenzione e porto d’armi l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, stante l’assenza di un diritto soggettivo e la natura eccezionale di tali situazioni rispetto al generale divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975. Il titolare del titolo deve osservare una condotta improntata alla piena osservanza delle norme penali e di ordine pubblico.
Su questa base, i giudici ritengono né illogica né priva di riscontro fattuale la valutazione di insussistenza dei presupposti soggettivi. Il Collegio applica un principio di precauzione, osservando che l’utilizzo di canali illeciti per la vendita degli uccellini mostra una contiguità con aree di criminalità organizzata, che sconsiglia il possesso di armi. Tale conclusione vale a escludere il mero automatismo derivante dalla condanna e a superare la condizione ostativa ex art. 138 TULPS.
Quanto alla dedotta illogicità dell’azione amministrativa, il Tribunale rileva che in un primo accertamento non era emersa l’esistenza della sentenza di condanna. Una volta avvedutasi della condizione ostativa, l’Amministrazione ne ha tratto le necessarie conseguenze. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.