Silenzio sull’istanza di aggravamento della causa di servizio e improcedibilità (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 223 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di definizione tardiva dell’istanza di riconoscimento dell’aggravamento della causa di servizio e di equo indennizzo, il ricorso proposto avverso il silenzio dell’Amministrazione va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove le parti concordino sulla cessazione della materia. La sopravvenuta pronuncia tardiva, ancorché non satisfattiva, esclude l’utilità concreta dell’accertamento. Le spese di lite vanno tuttavia poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del principio di soccombenza virtuale, avendo il procedimento superato i termini di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo dell’Esercito, già transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa, aveva ottenuto con decreto del 13 maggio 2020 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per diverse patologie. Ritenute aggravate tali infermità, il 24 aprile 2024 presentava istanza di accertamento dell’aggravamento e di concessione dell’equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461/2001.

Non essendo il procedimento concluso nei termini, il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero della Difesa per l’illegittimità del silenzio, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si costituiva rilevando che, nelle more, la pratica medico-legale era stata definita con determina n. 1760 del primo luglio 2025, adottata in conformità al verbale della C.M.O. di Padova e all’art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il ricorrente, presa atto della definizione, chiedeva a sua volta la cessazione della materia, insistendo per la liquidazione delle spese e degli onorari, con distrazione.

Il Collegio rileva che la sopravvenuta determina non è di per sé sufficiente a fondare una pronuncia di cessazione della materia, poiché l’istanza di aggravamento non è stata accolta. Tuttavia, la concorde dichiarazione delle parti è idonea a dimostrare la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.

In base all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che consente di desumere la carenza di interesse da fatti, atti o comportamenti univoci successivi alla proposizione del ricorso, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile (richiamando T.A.R. Lazio n. 4099/2026), non recando l’accertamento della fondatezza della pretesa alcuna utilità concreta.

Sul regime delle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale: il provvedimento del primo luglio 2025 è intervenuto oltre la scadenza dei termini procedimentali, poiché il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 23 febbraio 2025. Ne consegue la condanna del Ministero al pagamento delle spese, liquidate in € 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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