Reato continuato, aumento di pena distinto e motivazione semplificata per incrementi esigui (Cass. pen. Sez. VII n. 38133 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è però correlato all’entità degli aumenti: in presenza di incrementi di esigua entità, non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. Resta fermo il rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., che deve potersi desumere dal rapporto di proporzione tra le pene e dall’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Il Fatto
Un imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in data 7 marzo 2025, ha rideterminato la pena inflittagli dal Tribunale di Trani con sentenza del 18 marzo 2024, previo riconoscimento della continuazione con altri reati già separatamente giudicati.
L’unico motivo di ricorso censura l’omessa motivazione in ordine all’aumento di pena determinato ai sensi dell’art. 81 cod. pen. La questione approda in Cassazione perché il ricorrente contesta il modo in cui i giudici di merito hanno quantificato e giustificato gli incrementi sanzionatori per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dalla regola di giudizio consolidata in materia di reato continuato. Il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave e fissare la pena base, ma deve anche calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il collegio richiama sul punto Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone.
Su questa base il motivo è dichiarato manifestamente infondato. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola, perché hanno proceduto alla determinazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite.
La Corte precisa poi il contenuto effettivo dell’obbligo motivazionale. Il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata quando individua aumenti di esigua entità, come nella specie. In tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. Il collegio richiama Sez. VI, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato.
Né può dubitarsi del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., data la misura contenuta degli aumenti irrogati. La difesa non ha del resto contestato l’esistenza di un cumulo materiale dissimulato.
Il collegio chiarisce infine la portata delle Sezioni Unite Pizzone, che non risultano affatto contraddette. In quella decisione si è precisato che il grado di impegno motivazionale sugli aumenti è correlato alla loro entità e deve consentire di verificare il rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Nel caso concreto tali verifiche sono soddisfatte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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