Ottemperanza alla carta elettronica del docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 23 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione a un giudicato che abbia riconosciuto il diritto del docente a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il ricorso ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. è fondato. All’amministrazione inadempiente va assegnato un termine per l’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, va nominato Commissario ad acta. La condanna alle spese segue la soccombenza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto della parte ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, somma avente destinazione vincolata.
La sentenza era stata notificata e passata in giudicato. Non avendo l’amministrazione provveduto a darvi esecuzione, la parte ricorrente ha agito per l’integrale ottemperanza con ricorso notificato e depositato nel 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preso le mosse dal titolo azionato, passato in giudicato e ritualmente notificato, dando atto del decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le difese svolte hanno comprovato che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato pertanto ritenuto fondato e accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente.
All’amministrazione è stato assegnato il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per provvedere alla messa a disposizione dell’importo dovuto in favore della parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario, su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, dovrà compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il magistrato relatore è stato delegato a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.