Parere Capitaneria mantiene efficacia nel procedimento di localizzazione degli accosti (Cons. Stato n. 303 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento regionale di assegnazione dei servizi marittimi di linea, l’istanza presentata entro la finestra temporale prescritta conserva la propria validità quando la successiva localizzazione degli accosti su scalo diverso costituisce esito della valutazione comparativa degli interessi pubblici e della disponibilità sopravvenuta degli spazi, non già nuova domanda tardiva. Il parere di sicurezza dell’autorità marittima, riferito espressamente alla localizzazione del servizio, non perde efficacia per gli errori materiali contenuti nei quadri orari pubblicati, sanati con successivo decreto dirigenziale. Nel processo amministrativo l’omessa pronuncia integra errore di diritto rilevante ex art. 112 cod. proc. civ., ma va accertata sul complesso della motivazione: sussiste rigetto implicito, e non omissione, quando la decisione adottata risulti incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

Il Fatto

La società appellante impugna davanti al giudice amministrativo il titolo abilitativo con cui la Regione Campania ha assegnato nuovi servizi marittimi annuali sullo scalo portuale di Molo Masuccio in favore di una cooperativa controinteressata. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, respinge il ricorso. La società propone appello, dolendosi del fatto che il primo giudice avrebbe qualificato come mera rimodulazione la richiesta di spostamento degli accosti, presentata fuori dalla finestra temporale dell’art. 4 L.R. n. 7/2016, avrebbe trascurato la carenza del requisito della disponibilità del naviglio e l’assenza del parere di sicurezza dell’autorità marittima, e avrebbe omesso di pronunciarsi su alcuni motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il dato temporale: l’istanza della controinteressata risulta presentata entro la finestra del 15-31 ottobre 2022, e l’autorizzazione fa espresso riferimento a quella domanda. Il D.D. n. 127/2023 ha dato atto di errori materiali nei quadri pubblicati. Non è dunque sostenibile che vi sia stata una modifica dell’istanza tale da concretizzare una domanda tardiva: la tesi dell’appellante non trova rispondenza negli atti di causa, già vagliati dal primo giudice.

Il sistema regionale è costruito su istanze concorrenti da armonizzare e su possibili ridefinizioni di orari e scali secondo criteri oggettivi di compatibilità tecnica. Un’istanza può essere valutata in relazione alla disponibilità sopravvenuta degli scali, e la localizzazione finale è frutto della valutazione dell’interesse pubblico.

Quanto ai requisiti di partecipazione, la controinteressata ha dichiarato di disporre di un’unità navale conforme. L’art. 3 del Regolamento regionale n. 7/2016 esige soltanto che l’istanza sia redatta secondo lo schema approvato, indicando le caratteristiche del naviglio destinato al servizio: null’altro. Non emerge alcuna dichiarazione mendace.

Il parere di sicurezza è riferito espressamente alla localizzazione dei servizi sul Molo Masuccio e non ha perso efficacia. Il D.D. n. 142/2023 non risente in via derivata dei vizi dedotti avverso il titolo autorizzatorio e il D.D. n. 127/2023.

Infine, sul dedotto vizio di omessa pronuncia, la Corte richiama l’orientamento secondo cui esso va accertato con riferimento alla motivazione nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali. Non basta la mancanza di una statuizione espressa: occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile alla soluzione del caso. La reiezione implicita della pretesa, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, esclude il vizio, come ribadito dalla giurisprudenza citata. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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