Difetto di giurisdizione sull’acquisizione per laminazione fluviale (TAR Abruzzo n. 550 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’articolo 143, lettera a), del regio decreto n. 1775/1933 devolve al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di cognizione diretta in unico grado, tutte le controversie sugli atti amministrativi in materia di acque pubbliche, idonei a incidere in maniera immediata e diretta sul regime delle acque e del relativo demanio. Rientrano in tale perimetro le controversie che afferiscono all’esercizio o al mancato esercizio di poteri che, pur non attenendo strettamente alla materia, concorrono in concreto a disciplinarne le modalità di utilizzazione ovvero a incidere sul regime della demanialità. Sono invece escluse le controversie che hanno ad oggetto poteri solo strumentalmente inseriti in tali procedimenti e che non richiedono specifiche competenze tecniche. Il mancato esercizio del potere espropriativo su terreni occupati per la realizzazione di opere di pubblica utilità connesse alla laminazione di un fiume è direttamente incidente sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società in concordato preventivo, tramite i propri liquidatori giudiziali, aveva diffidato la Regione e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico a concludere il procedimento espropriativo di terreni di sua proprietà, occupati per la realizzazione di opere di laminazione del fiume Pescara. La Regione non riscontrava l’istanza. La società, previa autorizzazione del Giudice Delegato, adiva quindi il giudice amministrativo per l’accertamento dell’obbligo di avviare e concludere il procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale. Richiamando l’art. 143, lettera a), del regio decreto n. 1775/1933, ha osservato che la giurisdizione del giudice amministrativo è esclusa per le controversie che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, citata dal Collegio, ha precisato che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si estende alle controversie relative all’esercizio di poteri che, seppur non strettamente attinenti alla materia delle acque, incidono concretamente sulle modalità di utilizzazione o sulla demanialità. Il Consiglio di Stato, in una pronuncia del 2025, ha aggiunto che restano escluse solo le controversie su poteri strumentali che non richiedono specifiche competenze tecniche.
Nella fattispecie, la mancata conclusione del procedimento espropriativo è apparsa strettamente connessa all’individuazione dei beni del demanio idrico e alla loro utilizzazione. Il mancato esercizio del potere espropriativo è stato quindi qualificato come direttamente e immediatamente incidente sulle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche. Ha dichiarato, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice adito, indicando il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo, ove il giudizio venga riproposto nel termine perentorio di tre mesi.
Nota della Redazione
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