Legami familiari e cointeressenze fondano l’interdittiva antimafia anche senza precedenti penali (TAR Emilia-Romagna n. 170 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, il pericolo di infiltrazione mafiosa va desunto dal quadro indiziario complessivamente considerato e non dalla valutazione atomistica di ciascun elemento. A fondare la prognosi preventiva possono concorrere anche i soli rapporti di parentela, quando assumano intensità tale da rivelare una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa secondo metodi mafiosi di tipo clanico. L’incensuratezza dei soci e l’esiguità degli importi delle operazioni commerciali non inficiano la tenuta del provvedimento, poiché la funzione preventiva opera in uno spazio anticipatorio che non richiede la prova dell’avvenuta contaminazione aziendale né della diretta gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata.

Il Fatto

Una società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia interdittiva emessa nei suoi confronti dalla competente Prefettura con provvedimento del 31 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G.-Prefettura si sono costituiti in giudizio, depositando memoria e difendendosi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La società ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento, assunto come stereotipato e fondato su mere congetture, nonché l’erronea presupposizione in fatto e in diritto, contestando la rilevanza dei legami familiari dei soci e dei rapporti commerciali, di valore esiguo, intrattenuti con altra società già interdetta. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 14 del 25 gennaio 2024. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato unitariamente i due motivi, esaminando anzitutto il dedotto vizio di motivazione. La doglianza è stata ritenuta infondata e formulata in modo generico rispetto alla dovizia di riferimenti puntuali emergente dal provvedimento impugnato. L’istruttoria, scandita in tredici pagine, si articola su plurimi elementi: la precedente qualità di soci in una società partecipata da soggetti gravati da controlli di polizia, i legami parentali dei soci con figure di spicco della cosca di riferimento, le frequentazioni controindicate documentate nel decreto di revoca del porto d’armi, nonché i rapporti commerciali con una cooperativa già destinataria di interdittiva.

La Corte ha ribadito che la valutazione prefettizia deve svolgersi sul complesso degli elementi raccolti e non partitamente su ciascuno di essi, e che il sindacato giurisdizionale va incentrato sull’atto complessivamente considerato, senza parcellizzazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5079 dell’11 giugno 2025, il Collegio ha confermato che al Prefetto spetta un ampio margine di apprezzamento, sindacabile solo per manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Sul secondo motivo, relativo alla rilevanza dei rapporti familiari, il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 7232 dell’8 settembre 2025, secondo cui anche i soli rapporti di parentela possono fondare l’interdittiva quando assumano intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa nel quadro di usuali metodi mafiosi clanici. Nel caso concreto i legami sono stati attentamente scanditi, valorizzando il ruolo decisionale e organizzativo rivestito all’interno della cosca di riferimento da soggetti collegati ai soci, nonché i rapporti parentali della madre di uno di essi.

Quanto all’incensuratezza dei soci, la Corte ha richiamato Cons. Stato, Sez. II, n. 10207 del 22 dicembre 2025, secondo cui la funzione preventiva opera in uno spazio anticipatorio che non richiede pregiudizi penali in capo agli interessati, né la prova di anomalie patrimoniali. Parimenti infondata è stata ritenuta la censura sull’esiguità degli importi: il valore delle interferenze rileva non per l’importo, ma per la comunanza di interessi con soggetti gravati da criticità antimafia, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 4880 del 23 ottobre 2017.

Il Collegio ha infine escluso che la Prefettura dovesse provare la diretta gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata, essendo sufficiente il pericolo di infiltrazione desumibile da indizi convergenti di collegamento soggiacente o compiacente. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della società soccombente alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, e con disposizione di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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