DASPO sportivo: legittimo il divieto per condotta violenta accertata da videosorveglianza (TAR Trentino-Alto Adige n. 218 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO sportivo, previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989, costituisce misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non la commissione di un reato. Per la sua adozione è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine di verificare la pericolosità del soggetto. Il divieto può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche in presenza di un pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come per condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme e di pericolo. Sotto il profilo probatorio non si richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità. Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti dell’equo bilanciamento tra interesse pubblico all’ordine e interesse privato all’accesso agli stadi.

Il Fatto

Il Questore di Bolzano ha irrogato alla ricorrente il divieto di accesso a tutte le manifestazioni calcistiche indicate nel provvedimento, per la durata di un anno, estendendolo ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto dei partecipanti. Il provvedimento si fonda su un’annotazione della DIGOS relativa a fatti avvenuti all’interno dello stadio cittadino al termine di un incontro di serie B.

Secondo l’amministrazione, la ricorrente — tifosa abbonata della squadra locale, identificata tramite le riprese del sistema di videosorveglianza — avrebbe percorso in direzione contraria al deflusso il corridoio riservato alla tifoseria ospite, urtando intenzionalmente con la spalla due sostenitori avversari e tentando poi di colpire con una manata al collo il soggetto che l’aveva ripresa verbalmente. La ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo la carenza dei presupposti dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e l’assenza di alcuna situazione di pericolo per l’ordine pubblico, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura della misura. Il DASPO è provvedimento preventivo che non presuppone un reato, ma un giudizio di pericolosità fondato su elementi di fatto. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che il divieto può essere disposto anche in presenza di un mero pericolo di lesione dell’ordine pubblico, non richiedendosi la certezza della lesione.

Sul piano probatorio la sentenza valorizza la qualificazione della fattispecie come appartenente al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia di tutela alle situazioni di pericolo concreto e applicazione della logica del più probabile che non. Sono sufficienti i rilievi e i riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene infondato il ricorso. Dalla visione dei filmati di videosorveglianza emerge la conferma della ricostruzione contenuta nel provvedimento: la ricorrente, pur disponendo di spazio sufficiente per evitare il contatto, ha urtato in sequenza due tifosi avversari, ha tentato di colpire al collo il soggetto che l’aveva ripresa e ha afferrato per i capelli la giovane spintonata, innescando un tafferuglio con il coinvolgimento di altri spettatori.

Il Collegio ravvisa quindi elementi indiziari sufficienti per affermare l’intenzionalità della condotta, non smentita da prova contraria. La condotta ha assunto concreto carattere di pericolosità e gravità, ponendo a repentaglio l’incolumità fisica delle persone e manifestando un intento aggressivo e provocatorio. La valutazione discrezionale del Questore non appare censurabile. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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