Terzo condono in zona vincolata e cambio di destinazione d’uso non sanabile (TAR Sicilia n. 2972 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il cambio di destinazione d’uso da deposito agricolo ad abitazione, comportando creazione di volume e superficie rilevanti sul piano paesaggistico, integra un intervento maggiore e resta estraneo alla sanatoria. Il parere negativo della Soprintendenza costituisce atto vincolato: non richiede preavviso di rigetto, comunicazione di avvio del procedimento né specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente il richiamo per relationem agli atti presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato nel 2000 un immobile composto da terreno e fabbricato, con piano terra destinato a deposito agricolo e primo piano ad abitazione. Il manufatto era stato realizzato dall’alienante in forza di concessione edilizia e successiva variante, con certificato di abitabilità rilasciato come casa rurale.
Successivamente il ricorrente ha realizzato una tettoia di pertinenza e ha mutato la destinazione d’uso del piano terra, adibendolo a scopi abitativi, presentando istanza di condono per la regolarizzazione. La Soprintendenza ha espresso parere negativo e ha disposto la rimessione in pristino. Il ricorrente ha impugnato la nota, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, la minore rilevanza dell’intervento, l’assenza di vincolo al momento dell’abuso e la disparità di trattamento rispetto ad altri condoni rilasciati nella zona.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici. Richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale sull’ammissibilità del condono in aree a inedificabilità relativa, per lesione della riserva statale in materia di ambiente.
Da ciò deriva che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — e non quelli comportanti nuovi volumi o superfici. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato n. 90/2023, n. 8781/2022, n. 1213/2022) secondo cui, in ambito paesaggistico, il divieto di incremento volumetrico copre qualsiasi nuova edificazione e la nozione di superficie va intesa in senso ampio e finalistico, quale attitudine dell’opera a modificare stabilmente l’assetto vincolato del territorio.
Sulla sussistenza del vincolo il Collegio argomenta dal comportamento del ricorrente: la presentazione nel 2018 di un’istanza di nulla osta paesaggistico, corredata di relazione paesaggistica, dimostra la consapevolezza della necessità dell’autorizzazione e quindi della ricaduta dell’immobile in zona protetta. È pertanto provato che il vincolo preesisteva alla realizzazione dell’abuso.
Nel merito, il cambio di destinazione d’uso contestato non è riconducibile alle tipologie minori: esso comporta creazione di volume e superficie paesaggisticamente rilevanti, con conseguente esclusione dalla sanatoria. Il richiamo a una pronuncia del TAR Lazio è giudicato inconferente, riguardando una fattispecie di mutamento di destinazione senza opere edilizie.
Quanto alle censure formali, il provvedimento è interamente vincolato: l’omessa partecipazione procedimentale è irrilevante, non essendo configurabile alcun utile apporto del privato. In materia di repressione degli abusi non occorre motivazione sull’interesse pubblico né è ammesso affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. Il provvedimento è adeguatamente motivato anche per relationem mediante il richiamo alla circolare assessoriale, e la disparità di trattamento non è invocabile rispetto ad atti vincolati. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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