La nota comunale sulla destinazione d’uso è atto endoprocedimentale non impugnabile (TAR Lombardia n. 2374 del 05.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione comunale qualifica la destinazione d’uso di un immobile nell’ambito di un procedimento edilizio costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma e immediata lesività. Tale atto non è suscettibile di impugnazione autonoma, potendo essere contestato soltanto unitamente al provvedimento finale che lo recepisce. La lesività va accertata con riferimento al concreto e attuale pregiudizio arrecato all’interesse sostanziale, non già alla possibile futura incidenza dell’atto sulla sfera giuridica del ricorrente. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la sola nota qualificatoria, per carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di due immobili nel centro storico di Milano destinati in parte ad autorimessa, presenta istanza di permesso di costruire per interventi di risanamento conservativo e sostituzione edilizia. Il Comune, ad integrazione del verbale della Conferenza di servizi, adotta una nota con cui conferma che le superfici delle autorimesse sono ricomprese nel conteggio della slp e assimila tali superfici, quanto a destinazione d’uso, alle attività produttive.

La società impugna la nota deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle NTA del PRG e della disciplina regionale sulla destinazione d’uso prevalente. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale. Nelle more, il Comune rilascia il permesso di costruire, che quantifica la monetizzazione degli standard connessi al cambio d’uso e viene autonomamente impugnato dalla società subentrata nella proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta congiunta di rinvio. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il rinvio è disposto solo per casi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie. La decisione sui tempi della discussione spetta al giudice, che deve verificare l’effettiva opportunità del differimento; solo situazioni particolarissime, incidenti sul diritto di difesa, rendono il rinvio doveroso.

Nel merito, il ricorso è inammissibile. Il procedimento avviato con l’istanza della parte si è concluso con il permesso di costruire n. 124 del 20 luglio 2020, con cui è stato assentito l’intervento ed è stata quantificata la monetizzazione in applicazione dell’art. 9.1.1 delle NTA del Piano dei Servizi del PGT.

La nota impugnata contiene una mera qualificazione, insuscettibile di arrecare concreta e immediata lesione. Solo con il permesso di costruire il Comune ha autorizzato l’intervento e ha dato applicazione alla disciplina sulla monetizzazione, definendo il mutamento di destinazione d’uso e rendendo attuale l’obbligo di pagamento. Ove il permesso non fosse stato rilasciato, la qualificazione sarebbe rimasta priva di effetti.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui non sono di regola immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che non esprimono la determinazione finale dell’amministrazione. Essi non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati solo unitamente al provvedimento finale, salvo che producano un’immediata lesività da accertarsi con riferimento al concreto pregiudizio (tra le altre, Cons. Stato n. 2223 del 2000, Cons. Stato n. 6823 del 2018, TAR Lazio n. 11112 del 2022).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complesso sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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