Partecipazione mafiosa e ruolo nella regolazione dei lavori edili: prova indiziaria unitaria (Cass. pen. Sez. V n. 31409 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso postula lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio e la sua messa a disposizione per il perseguimento degli scopi comuni, non essendo sufficiente la mera vicinanza, contiguità o disponibilità occasionale verso soggetti appartenenti all’associazione. Il relativo accertamento appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità mediante una rilettura alternativa del compendio probatorio, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, contraddittoria o manifestamente illogica. La selezione critica degli elementi compiuta dal giudice di appello, che espunga o ridimensioni i dati valorizzati in primo grado, non determina alcuna contraddizione logica, ma dimostra il riesame del compendio alla luce delle censure difensive. L’attività meramente episodica del “paciere” o del “tramite” in una singola controversia non integra partecipazione, ma la valutazione muta quando l’episodio si inserisca in una pluralità di elementi convergenti, indicativi di un ruolo operativo stabile. In tema di reato continuato è inammissibile per carenza di interesse il ricorso del condannato che, contestando la valutazione della violazione più grave, miri a un’inversione di gravità dei reati quando l’eventuale accoglimento comporterebbe una reformatio in peius.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 ottobre 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, assolveva l’imputato dal delitto di estorsione aggravata per non avere commesso il fatto e ne confermava la responsabilità per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, con l’aggravante dell’associazione armata. Riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con precedenti sentenze irrevocabili, rideterminava la pena complessiva, fissando in dodici anni la pena-base per il reato oggetto del presente procedimento.
Avverso tale decisione i difensori proponevano ricorso per cassazione, articolando due motivi: vizio di motivazione in ordine alla confermata affermazione di responsabilità associativa e violazione di legge sull’individuazione del reato più grave nell’ambito della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi delle Sezioni Unite in tema di partecipazione mafiosa, richiamando Sez. U n. 36958 del 2021, secondo cui occorre accertare, su elementi gravi, precisi e concordanti, l’esistenza del vincolo, la volontà individuale di farne parte e il riconoscimento del soggetto da parte dell’organizzazione, anche per facta concludentia, purché risulti un contributo effettivo, stabile e funzionale alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata si sia attenuta a tali principi. Il giudice di appello non ha confermato la responsabilità sulla base di un automatismo desunto dalle pregresse condanne, né ha attribuito decisività a meri rapporti di frequentazione: ha invece operato una selezione critica, espungendo gli incontri presso l’abitazione della madre dell’imputato e le dichiarazioni di un collaborante, ritenute non decisive o riferibili a un periodo anteriore. Tale espunzione non genera contraddizione, ma dimostra il riesame del compendio probatorio.
Il nucleo argomentativo si fonda su tre gruppi di elementi convergenti: una conversazione diretta dell’imputato, alcuni dialoghi tra due soggetti ritenuti vicini al sodalizio e la vicenda relativa all’assegnazione di un cantiere edile. Dalla conversazione diretta la Corte territoriale ha desunto un interesse operativo alla regolazione dei lavori e alla riscossione periodica di utilità economiche. Quanto all’identificazione del soggetto di nome “Andrea”, la Corte chiarisce che essa non è stata desunta dal solo nome di battesimo, ma dal contesto territoriale e dallo sviluppo della conversazione. La deduzione sull’omonimia, prospettata con il ricorso, non era stata devoluta con l’appello.
Sull’episodio del cantiere, la Corte distingue il piano della prova del concorso nella specifica estorsione, escluso, dal distinto piano della partecipazione associativa: quel fatto è stato valorizzato come indice del potere dell’imputato di incidere sull’assegnazione dei lavori. L’assoluzione dal capo estorsivo non determina, pertanto, alcuna frattura logica.
Non pertinente è il richiamo al principio sul “paciere” o “tramite”: la partecipazione non è stata desunta da un singolo intervento isolato, ma da una pluralità di elementi convergenti. La motivazione non è apparente, poiché il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che le ragioni addotte siano logicamente incompatibili con le tesi disattese.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente chiedeva che fosse individuato come reato più grave quello giudicato con la sentenza del 2011, ma la prospettazione tendeva a sostituire alla pena-base applicata una pena-base necessariamente più elevata, senza indicare un risultato sanzionatorio più favorevole. L’interesse non può esaurirsi nella mera esatta applicazione della legge penale, ma deve tradursi in un’utilità concreta e attuale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Nota della Redazione
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