Daspo urbano e sportivo cumulabili senza bis in idem (TAR Calabria n. 1172 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il daspo urbano, di cui all’art. 13-bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, e il daspo sportivo, di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno natura preventiva e cautelare, non penale, e perseguono lo stesso interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica in ambiti distinti, rispettivamente la c.d. movida notturna e le manifestazioni sportive. La loro adozione congiunta, fondata sul medesimo giudizio di pericolosità sociale, non integra pertanto una violazione del divieto di bis in idem sostanziale, trattandosi di misure tra loro complementari e non punitive. Nel giudizio sul daspo urbano non opera il canone probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, ma il criterio del più probabile che non; la notizia di reato è di per sé idonea a fondare il giudizio di pericolosità, anche quando si riferisca a un unico episodio, ove ne emerga la gravità.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Questore di Vibo Valentia, sulla base di una comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri, ha applicato nei suoi confronti il divieto di accesso ai pubblici esercizi per tre anni e il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per un anno. I fatti risalgono alla notte tra il 24 e il 25 agosto 2025, quando, all’interno e nei pressi di un esercizio commerciale, due gruppi contrapposti di circa quattordici persone si sarebbero affrontati in una violenta rissa, alla quale il ricorrente avrebbe partecipato attivamente, risultando indagato per rissa continuata ai sensi dell’art. 588 cod. pen.

Il ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento del diniego opposto dalla Questura alla sua istanza di accesso agli atti presentata il 15 settembre 2025. L’amministrazione si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso. Rinunciata la domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto integralmente il ricorso. Quanto ai primi motivi, il TAR ha escluso il dedotto difetto di istruttoria, rilevando che il daspo urbano è misura di natura preventiva e cautelare, non penale, e che pertanto non si applica il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, bensì il criterio del più probabile che non. La notizia di reato è stata ritenuta elemento di per sé sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità, alla luce della rilevanza penale dei comportamenti ascritti al ricorrente.

Il Tribunale ha poi escluso che l’unicità dell’episodio possa smentire quel giudizio, considerata la gravità dell’accaduto come risultante dalle indagini. Il Questore ha quindi esercitato una valutazione non sindacabile, in quanto non irragionevole e fondata su concreti elementi di fatto, del pericolo per la sicurezza richiesto dall’art. 13-bis, comma 1.

Infondata è stata ritenuta anche la censura sulla durata massima triennale del daspo urbano: il comma 2 della medesima disposizione fissa il limite tra un anno e tre anni, e nel caso concreto la durata massima, pur non precipuamente motivata, appare proporzionata alla gravità dell’episodio e alla natura violenta della condotta.

Quanto all’estensione territoriale del divieto, il Collegio ha osservato che esso è limitato ad alcune vie del Comune e ai soli venerdì, sabato e domenica, ai giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria tra le 18 e le 6, risultando così adeguato all’esigenza di prevenire i rischi della movida serale e notturna. È fatta salva la possibilità di presentare specifica istanza di autorizzazione per particolari esigenze di mobilità, salute o lavoro.

Sui motivi dal sesto al nono, il TAR ha escluso la violazione del bis in idem sostanziale: il daspo urbano e quello sportivo proteggono lo stesso interesse in ambiti diversi e si fondano sul medesimo giudizio di pericolosità, che può richiedere misure distinte e complementari. Infine, la domanda di accesso è stata respinta: la Questura ha correttamente applicato l’art. 329 cod. proc. pen., prevalendo l’esigenza di segretezza delle indagini. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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