Clausole vessatorie nel contratto di spedizione: il richiamo cumulativo non basta (Cass. civ. Sez. III n. 4412 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condizioni generali di contratto, l’approvazione per iscritto delle clausole vessatorie richiesta dall’art. 1341, secondo comma, cod. civ. presuppone che l’attenzione del contraente sia effettivamente richiamata in modo specifico sulla clausola sfavorevole. Non è idoneo allo scopo un mero richiamo cumulativo che si esaurisca nell’indicazione del numero di più clausole, ove manchi una sia pur sommaria enunciazione del loro contenuto. La sottoscrizione apposta in calce a un elenco indistinto di clausole non soddisfa l’onere di specifica approvazione, ed è pertanto priva di effetto la clausola limitativa della misura del risarcimento. La Corte ha inoltre confermato che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa e richiede allegazione e prova di una lesione grave di diritti inviolabili.

Il Fatto

Una cliente utilizzava il servizio di corriere espresso di una società postale per spedire tre pacchi, che non venivano recapitati nel termine contrattualmente previsto. La mittente conveniva in giudizio la società, chiedendo il rimborso delle spese sostenute per ripristinare il contenuto della spedizione e il risarcimento del danno non patrimoniale. Nel corso del primo grado interveniva il coniuge, allegando l’inesatto adempimento e la responsabilità extracontrattuale della società, e insistendo anch’egli per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale.

Il giudice di pace rigettava le domande. Il Tribunale, riuniti gli appelli proposti dai soccombenti, confermava la decisione, ritenendo provata l’approvazione scritta delle condizioni generali e, in particolare, del punto che prevedeva un indennizzo predeterminato in caso di ritardo, già corrisposto dalla società. Confermava altresì il rigetto delle istanze istruttorie e della domanda di danno non patrimoniale, per difetto di prova di lesione a beni costituzionalmente rilevanti. I due soccombenti propongono ricorso per cassazione su quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti contestano la validità delle condizioni generali di contratto. La doppia sottoscrizione era stata raccolta su un modulo che, nella parte finale della facciata, richiamava in caratteri minuscoli l’approvazione di quindici clausole, senza alcuna indicazione del loro contenuto e con modalità redazionali inidonee a richiamare l’attenzione del contraente.

La Corte ritiene il motivo fondato. Risulta dagli atti che la sottoscrizione è stata apposta in calce a un richiamo indistinto a quindici clausole, non accompagnate da una sia pur sommaria indicazione del contenuto. In tal modo non è rispettata l’esigenza di tutela codificata dall’art. 1341 cod. civ., non potendosi ritenere sollecitata la vigilanza della contraente né la consapevolezza del contenuto sfavorevole di alcune clausole. La valutazione di idoneità operata dal giudice di merito non risulta quindi conforme ai principi di legittimità.

Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato orientamento di questa Corte. È ammessa l’idoneità di un richiamo al numero della clausola vessatoria; è invece esclusa quella di un richiamo cumulativo a clausole vessatorie e non vessatorie, se si esaurisce nella mera indicazione del numero senza una pur sommaria indicazione del contenuto. La clausola limitativa della misura del risarcimento è dunque priva di effetti tra le parti.

Il secondo motivo è infondato. La Corte rileva che il coniuge, intervenuto in primo grado e non parte del contratto, aveva agito per il risarcimento del danno non patrimoniale, facendo valere una responsabilità extracontrattuale. Quanto alla esclusione della lesione risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., il ragionamento del giudice di merito è conforme all’elaborazione delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008: è necessario che l’interesse leso sia di rango costituzionale, che la lesione sia grave e superi la soglia di tollerabilità, che il danno non sia futile e che vi sia specifica allegazione. Il turbamento transeunte e i disagi per la temporanea indisponibilità dell’abbigliamento non integrano tali requisiti.

Il terzo motivo è inammissibile: la censura investe una valutazione rimessa al giudice del merito, senza allegare le ragioni che avrebbero imposto l’ammissione della prova testimoniale, né il nesso eziologico tra il mancato accoglimento e l’errore addebitato. La motivazione non è riconducibile alle anomalie della motivazione apparente. L’accoglimento del primo motivo impone di dichiarare assorbito il quarto. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Gela, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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