Mero debito di vigilanza del consegnatario ed esclusione dell’obbligo di conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 93 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che li detenga per il diretto utilizzo nell’ambito dell’ufficio cui è addetto, e non per custodirli e destinarli alla successiva distribuzione ad altri soggetti, è titolare di un mero debito di vigilanza e non di un debito di custodia. A norma dell’art. 32, comma 2, R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 d.P.R. n. 254/2002, il consegnatario per solo debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti. Il documento da lui redatto ha valore di conto amministrativo, ma non può essere qualificato tecnicamente come conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto per carenza dei presupposti normativi. L’ente locale non può autonomamente attribuire la qualifica di agente contabile con debito di custodia a un funzionario che sia mero utilizzatore dei beni, trattandosi di materia riservata alla legislazione statale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio 2018, del consegnatario in servizio presso un Comune. Il conto, redatto sul modello di cui al d.P.R. n. 194/1996, elenca trentasei beni mobili — attrezzature, sistemi informatici e arredi — per un valore di consistenza finale superiore a settemila euro.

Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha rimesso al Collegio la questione preliminare di ammissibilità e procedibilità del conto, dubitando che il documento individuasse i beni per i quali il consegnatario avrebbe avuto un debito di custodia e non un semplice debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. Il debito di custodia comporta una responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni affidati all’agente contabile, incaricato della loro movimentazione, con obbligo di rendicontazione mediante conto giudiziale e con inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi. Il debito di vigilanza, invece, non implica gestione materiale: si configura quando un soggetto fruisce dei beni per lo svolgimento delle proprie funzioni, rispondendo solo del loro uso corretto e diligente. La Corte richiama l’art. 32, comma 2, R.D. n. 827/1924 e l’art. 12 d.P.R. n. 254/2002, che escludono la resa del conto giudiziale per i consegnatari per solo debito di vigilanza.

Sul piano sistematico, il Collegio osserva che la consegna del bene dall’agente con debito di custodia all’utilizzatore non estingue automaticamente l’obbligo di custodia, ma richiede una formalizzazione mediante verbale con descrizione dei beni, verifica dello stato di conservazione, data e identificazione dei soggetti. Il consegnatario principale conserva un’attività di coordinamento e aggiornamento del patrimonio mobiliare, sulla base delle informazioni fornite dai sub-consegnatari.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il provvedimento dirigenziale di nomina qualifica l’agente come consegnatario senza precisare la natura dell’obbligo, mentre il conto lo indica come sub-consegnatario. Il documento, tuttavia, contiene una generale elencazione di beni iscritti in inventario, senza individuare quelli riferibili a una gestione con debito di custodia in senso tecnico. Si tratta di beni in uso comune all’ufficio diretto dall’agente per l’espletamento delle normali funzioni istituzionali, non di beni custoditi in magazzino e destinati alla futura distribuzione. Ne deriva il riconoscimento di un mero debito di vigilanza.

Il Collegio sottolinea, inoltre, che l’attribuzione della qualifica di agente contabile incide su materia riservata alla legislazione statale: l’ente locale non potrebbe configurare autonomamente come consegnatario con debito di custodia un funzionario che sia mero utilizzatore di beni, pena un’indebita violazione della competenza normativa statale.

Conclusivamente, fermo restando il dovere di redazione e presentazione al Comune del conto amministrativo, il documento non può qualificarsi come conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativi. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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