La colpa grave del dirigente che liquida indennità chilometriche prive di titolo (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 88 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra colpa grave la condotta del dirigente che, in qualità di responsabile dell’ufficio competente, consente la corresponsione di indennità di missione e di indennità chilometriche in favore di un dipendente collocato in posizione di utilizzo, in carenza di un valido titolo normativo e in assenza delle autorizzazioni e della documentazione giustificativa prescritte dalle direttive aziendali. Il danno erariale è configurabile anche quando l’ente erogante sia strumentale e interamente finanziato dalla Regione, poiché la tutela degli equilibri finanziari di ciascun ente pubblico si riflette sugli equilibri generali di bilancio. Il potere riduttivo consente di rideterminare l’addebito in considerazione dei contributi causali ascrivibili ad altri soggetti non convenuti.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dirigente dell’ufficio risorse umane di una azienda sanitaria territoriale, contestandogli di aver cagionato all’ente un danno di oltre 110.000 euro. Secondo l’accusa, il dirigente aveva consentito che un altro dipendente, collocato in posizione di utilizzo presso strutture regionali, percepisse dapprima l’indennità di missione e poi la più favorevole indennità chilometrica, senza valido titolo giustificativo, nel periodo compreso tra il luglio 2018 e il maggio 2022.

L’indagine era scaturita da una segnalazione interna, che aveva evidenziato anomalie nella gestione del rapporto di impiego del dipendente, assegnato a un servizio regionale con sede diversa da quella di servizio. Dopo l’invito a dedurre, la Procura aveva confermato la contestazione nei soli confronti del dirigente convenuto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 4 della L.R. Marche n. 26/1996, che disciplina l’istituto dell’utilizzo del personale del servizio sanitario regionale. Da tale disposizione si desume che il personale collocato in utilizzo conserva il trattamento economico in godimento e che il relativo onere finanziario resta a carico dell’ente di provenienza. Secondo il Collegio, nessun elemento normativo consentiva di porre a carico dell’azienda sanitaria le indennità di missione e chilometriche per le prestazioni rese in favore della Regione.

La Corte esamina poi le linee di indirizzo emanate dalla direzione aziendale con il provvedimento n. 26865/2014, recepite nell’area vasta con nota firmata dallo stesso convenuto. Tali direttive prescrivevano che il ricorso al mezzo proprio fosse ammesso solo in presenza di specifici presupposti e che i rimborsi spettassero esclusivamente per attività ispettive e di controllo, previa autorizzazione del responsabile e formale provvedimento di liquidazione. Analoghe prescrizioni erano contenute nella successiva nota del 2015, che escludeva qualsiasi rimborso per le missioni connesse ad attività diverse da quelle ispettive.

Dall’esame della documentazione acquisita, il Collegio rileva una serie di carenze e incongruità: le richieste di autorizzazione erano quasi tutte postume; mancava la documentazione giustificativa degli spostamenti; difettava la firma del responsabile del parco auto; le causali erano generiche; la corresponsione avveniva direttamente sulla busta paga, senza formali provvedimenti di liquidazione. La Corte sottolinea l’anomalia delle percorrenze dichiarate, oltre 292.000 chilometri complessivi, con punte giornaliere di 800 e 900 chilometri, anche durante il periodo di lock-down da Covid-19.

Il Collegio ritiene pertanto sussistente la colpa grave, ravvisando una macroscopica negligenza nell’omessa verifica dei presupposti legittimanti gli esborsi. Non accoglie la tesi difensiva secondo cui il danno non sarebbe configurabile per l’appartenenza dell’ente al perimetro della finanza pubblica regionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Riunite sulla visione unitaria della finanza pubblica. Esclude inoltre che la buona fede o l’errore scusabile possano assumere rilievo, essendo le direttive pienamente conosciute dal dirigente.

In sede di quantificazione, la Corte applica il potere riduttivo e tiene conto dei contributi causali ascrivibili ad altri soggetti non convenuti: il dipendente beneficiario, le cui dichiarazioni generiche favorirono gli esborsi, e l’impiegato che materialmente istruiva le pratiche. Valuta inoltre le note del dirigente regionale che poterono indurre il convenuto a ritenere erroneamente che gli oneri gravassero sull’azienda sanitaria. L’addebito è così determinato in 22.000 euro, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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