Discarico dell’agente contabile e relazione mancante dell’organo di controllo interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 82 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno, prescritta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., non è addebitabile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Il conto giudiziale sostanzialmente regolare, per il quale risulti agli atti il verbale di passaggio di gestione, va approvato con il conseguente discarico dell’agente. Nel giudizio di conto iscritto obbligatoriamente a ruolo ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b, cod. giust. cont., non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso da un agente contabile, consegnatario delle bollette di riscossione presso una Capitaneria di Porto, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 21 agosto 2022. Il magistrato designato, con apposita relazione, riferiva che il conto era regolare sotto il profilo sostanziale, pur non risultando depositata la relazione dell’organo di controllo interno. Trattandosi di ultima gestione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b, cod. giust. cont., ne disponeva l’iscrizione a ruolo.
L’agente contabile depositava una nota difensiva nella quale precisava che l’incombenza di trasmettere la relazione dell’organo di controllo interno spetta al responsabile del procedimento individuato dall’Amministrazione, e non all’agente medesimo. All’udienza pubblica le parti concludevano come da verbale e la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il tema della sorte del giudizio di conto quando il rendiconto risulti sostanzialmente regolare, ma manchi la relazione dell’organo di controllo interno. La questione non attiene alla correttezza della gestione contabile, bensì all’individuazione del soggetto sul quale ricade l’onere di quell’adempimento.
La Sezione rileva che il conto è sostanzialmente regolare e che risulta agli atti di causa il verbale di passaggio di gestione tra l’agente cessante e quello subentrante. Sotto il profilo della corretta gestione contabile non emergono, dunque, irregolarità rilevanti.
Quanto alla relazione prevista dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., essa non è stata prodotta. Il Collegio esclude però che tale carenza possa essere addebitata all’agente contabile: l’adempimento grava sull’Amministrazione, che è tenuta per legge a porlo in essere. L’omissione si colloca, quindi, su un piano organizzativo dell’ente e non incide sulla posizione dell’agente.
Sul contenuto della relazione, la Corte richiama l’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui essa dovrebbe preferibilmente dar conto dell’attività di verifica svolta: la regolarità formale del conto, la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto, la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria, nonché ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile.
In esito a tale percorso, il Collegio approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., demandando agli organi responsabili dell’Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo.
Nota della Redazione
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