Il Daspo urbano non richiede la valutazione della personalità complessiva se un unico episodio grave è decisivo (TAR Calabria n. 175 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione della misura di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14/2017 (c.d. daspo urbano) non richiede necessariamente una espressa e articolata valutazione della personalità complessiva del destinatario, atteso che, ai fini della delibazione del pericolo per la sicurezza, può assumere decisiva rilevanza anche un unico episodio di particolare gravità, verificatosi in pieno centro urbano con la partecipazione attiva dell’interessato e di altri soggetti, alcuni dei quali pregiudicati. L’omessa valutazione del profilo personale del destinatario, incensurato e senza ulteriori segnalazioni, non fa venir meno i presupposti per l’adozione della misura, purché le limitazioni imposte risultino proporzionate alla condotta e al pericolo che ne deriva e compatibili con le esigenze di vita del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente, soggetto appena ventenne e studente universitario fuori sede, impugnava davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui il Questore di Reggio Calabria aveva disposto nei suoi confronti il divieto, per la durata di due anni, di accedere e stazionare, dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico trattenimento siti in una determinata area del Comune di residenza, entro un raggio di 300 metri da un locale bar.
Il provvedimento traeva origine da un episodio di particolare gravità, verificatosi nei pressi del bar, al quale il ricorrente aveva preso parte attiva, tenendo una condotta violenta per la quale risultava segnalato all’autorità giudiziaria penale per il reato di cui all’art. 588 cod. pen. (rissa). Con ricorso incidentale, la parte ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo, tra l’altro, l’omessa valutazione della propria personalità complessiva, trattandosi di soggetto incensurato e senza precedenti segnalazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto che l’istanza cautelare non fosse assistita dal prescritto fumus boni juris. Il provvedimento impugnato, infatti, scaturiva da un episodio di rilevante gravità, nel quale il ricorrente aveva avuto un ruolo attivo, emergendo dagli atti una condotta violenta per la quale era stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di rissa.
Quanto alla dedotta omessa valutazione della personalità complessiva del ricorrente, il TAR ha precisato che la sua condizione di incensurato e l’assenza di ulteriori segnalazioni non facevano venire meno i presupposti per l’adozione della misura ex art. 13-bis d.l. n. 14/2017. Ai fini della valutazione del pericolo per la sicurezza, può infatti assumere carattere decisivo anche un singolo episodio, soprattutto quando vede coinvolte più persone, alcune delle quali con pregiudizi, e si verifica in pieno centro urbano, come nel caso di specie, ancor più considerando la giovane età del destinatario.
Il Tribunale ha poi distinto il caso in esame dai propri precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del ricorrente — tra cui la sentenza n. 21 del 7 gennaio 2022 —, nei quali era stata ravvisata l’omessa indicazione degli elementi di prova sui quali si fondava la ritenuta partecipazione ai gravi disordini. Tale circostanza, ha rilevato il Collegio, non sussisteva nel caso di specie, risultando documentata la condotta violenta dell’interessato.
Infine, il TAR ha ritenuto le limitazioni imposte proporzionate alla condotta e al pericolo che ne deriva, nonché compatibili con le esigenze di vita del destinatario, studente universitario fuori sede, atteso che il divieto di accesso operava solo in determinate fasce orarie serali e notturne.
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Nota della Redazione
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