Ottemperanza al giudicato: termine e commissario per pagamento ferie (TAR Toscana n. 1319 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione, dopo la notificazione in forma esecutiva del titolo e il passaggio in giudicato della sentenza, abbia corrisposto le sole spese legali senza versare il capitale liquidato. La corresponsione delle somme non incontra ostacolo normativo quando sia decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inerzia, nomina il Commissario ad acta, con possibilità di ricorso al pagamento in conto sospeso.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, era stato accertato il diritto della lavoratrice, assunta con contratto a tempo determinato, alla indennità sostitutiva delle ferie non godute; il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.

La sentenza era notificata in forma esecutiva e passava in giudicato. L’Amministrazione corrispondeva gli importi liquidati a titolo di spese legali, ma non il capitale. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm. e ha rilevato che non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Sul punto la motivazione è netta: la sola prova del pagamento delle spese non vale a dimostrare l’adempimento del capitale.

La corresponsione delle somme non trova alcun ostacolo normativo. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge e successivamente modificato. Ne deriva che la resistenza dell’Amministrazione non trova alcuna giustificazione procedurale.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il pagamento della somma liquidata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma, della legge n. 724/1994, a decorrere dal passaggio in giudicato e fino all’effettivo pagamento.

All’Amministrazione è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di decorrenza infruttuosa di tale termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, per gli adempimenti occorrenti nel successivo termine di 60 giorni, con possibilità di avvalersi del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, 2° comma, del d.l. n. 669/1996.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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