Termini perentori nella VIA PNIEC e rimborso del 50% dei diritti di istruttoria (TAR Molise n. 43 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale per i progetti ricompresi nel PNIEC hanno natura perentoria, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006. I criteri di priorità nella trattazione dettati dall’art. 8, comma 1, del medesimo decreto non possono fondare alcuna capacità derogatoria o sospensiva dei termini stessi, né il carico di lavoro delle amministrazioni può giustificare l’inerzia. Il superamento dei termini di conclusione del procedimento di VIA determina, in capo al proponente, il diritto automatico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, quale forma speciale di indennizzo da ritardo, esperibile congiuntamente all’azione avverso il silenzio.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore eolico, presentava nel dicembre 2021 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento unico in materia ambientale ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nei comuni di Colletorto e San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso.
Dichiarata la procedibilità dell’istanza e conclusa la fase di consultazione pubblica, il procedimento restava privo di impulso sia da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, che non avviava l’istruttoria né predispose lo schema di provvedimento di VIA, sia da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che non concludeva il procedimento. A fronte di tale stallo, la società proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha premesso che il progetto, per la potenza complessiva superiore a 30 MW, rientra tra quelli di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e, ricadendo tra i progetti attuativi del PNIEC, è soggetto alla istruttoria della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, con applicazione dei termini di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Collegio ha quindi affrontato il tema della natura dei termini del procedimento di VIA. Richiamando la giurisprudenza del TAR Molise e di altri tribunali amministrativi, ha affermato che l’art. 8, comma 1, del T.U.A., nel dettare criteri di priorità per i progetti PNIEC, non incide sulla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento. L’assenza di una predeterminazione normativa di una soglia di potenza per individuare la priorità rende, infatti, impossibile applicare in concreto i criteri stessi e, comunque, non può essere predicato alcun effetto sospensivo del procedimento per i progetti che ne fossero carenti.
La Corte ha ricostruito il termine complessivo del procedimento di VIA, individuandolo in 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico: 130 giorni per l’espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento, cui si aggiungono 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Ministero. Nel caso di specie, decorso ampiamente tale termine senza che fosse stato adottato alcun provvedimento, anche di sospensione, il silenzio è stato dichiarato illegittimo.
Il TAR ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento entro 90 giorni, disponendo sin d’ora che, in caso di perdurante inerzia, il titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006 proceda all’acquisizione del parere dell’ISPRA e all’adozione dell’atto omesso, nel rispetto dei termini di legge.
Quanto alla domanda di rimborso, il Collegio ha riconosciuto la natura di indennizzo da ritardo, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, del rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006. Tale diritto sorge automaticamente al verificarsi del superamento dei termini, con conseguente condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 11.085,42, pari alla metà degli oneri corrisposti.
Nota della Redazione
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