Decadenza automatica per mancata approvazione del rendiconto (C.G.A.R.S. n. 690 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza degli organi di amministrazione degli enti e organismi regionali che non adottano il rendiconto generale entro il termine annuale di legge opera automaticamente ex lege al verificarsi del mero dato oggettivo della mancata approvazione, senza che rilevi l’imputabilità soggettiva del ritardo ai componenti dell’organo. La norma non configura una sanzione in senso stretto, ma un meccanismo di reazione all’inerzia volto a garantire la regolarità economico-finanziaria della gestione e l’adozione del documento contabile tramite commissariamento. Il provvedimento regionale che dichiara la decadenza ha natura vincolata, con la conseguenza che non sono configurabili il vizio di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche né un’efficacia sanante della tolleranza serbata dall’amministrazione. La questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale, fondata sulla pretesa irragionevolezza del meccanismo, è manifestamente infondata, attuando la norma principi di armonizzazione contabile e di coordinamento della finanza pubblica riconducibili all’art. 117 Cost.

Il Fatto

Con decreto presidenziale del 2017 due soggetti sono nominati consiglieri di amministrazione dell’Ente di Sviluppo Agricolo Sicilia, per la durata di cinque anni, in rappresentanza di organizzazioni professionali. Successivamente entra in vigore la l.r. n. 16 del 2017 che, all’art. 6, comma 3, prevede a pena di decadenza l’adozione del rendiconto generale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

L’Assessorato regionale dell’agricoltura dichiara la decadenza del consiglio di amministrazione per la mancata approvazione dei rendiconti 2017 e 2018 nei termini, e nomina commissari per l’adozione dei documenti contabili. I consiglieri impugnano gli atti davanti al TAR Sicilia, che respinge il ricorso con sentenza n. 635 del 2024 e li condanna alle spese. Propongono quindi appello al C.G.A.R.S., deducendo l’erronea interpretazione della norma regionale, la contraddittorietà della condotta amministrativa e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la cornice normativa della disposizione regionale, collocandola nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, emanato anche ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e modellato su analoghe previsioni della legislazione statale. Il tenore letterale della norma è giudicato univoco: il ritardo nell’adozione del rendiconto impedisce la verifica della gestione finanziaria e l’inserimento del documento nel bilancio consolidato regionale, così pregiudicando il giudizio di parificazione della Corte dei conti.

Da ciò la Corte trae la conseguenza che la decadenza non disciplina una sanzione in senso stretto a carico dei componenti dell’organo, ma persegue la finalità tipica del commissariamento: superare la condizione di inerzia, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata. I richiami degli appellanti alla non imputabilità del ritardo e all’assenza di responsabilità personali sono pertanto privi di rilevanza, potendo l’effetto operare per il solo dato oggettivo della mancata adozione. Se la decadenza fosse ancorata ai soli casi di ritardo imputabile, osserva il Collegio, la norma perderebbe di effettività e l’interesse pubblico alla regolarità del procedimento di verifica contabile rimarrebbe pregiudicato.

La conclusione è confortata dalla Circolare n. 9 del 30 aprile 2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, che ha chiarito come restino impregiudicate le misure sanzionatorie ordinarie e i profili di responsabilità amministrativa e contabile: la decadenza si affianca a tali rimedi, non li sostituisce. Nel caso concreto, la nota del Commissario ad acta ha documentato una reiterata violazione dei termini per i rendiconti 2017, 2018 e 2019.

Accertata la natura vincolata del provvedimento, il Collegio ritiene prive di pregio le critiche alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiamando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Quanto al dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, la Corte ricorda l’insegnamento giurisprudenziale costante secondo cui tale vizio, in tutte le sue figure sintomatiche, non è ravvisabile a fronte di attività vincolata (Cons. Stato, sez. VII, n. 8862 del 2024; sez. III, n. 6118 del 2024). La tolleranza iniziale della Regione non può avere efficacia sanante, non essendo l’effetto decadenziale nella disponibilità dell’amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata: essa muove dall’erronea qualificazione della norma come sanzionatoria, mentre la disposizione, attuando principi statali di armonizzazione contabile e coordinamento della finanza pubblica, è essa stessa attuativa dell’art. 117 Cost., con la conseguenza che nessun contrasto con l’art. 3 Cost. è neppure astrattamente ipotizzabile. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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