Condono edilizio, silenzio assenso e fasce di rispetto degli elettrodotti (TAR Lombardia n. 1344 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma richiede una domanda completa in ogni sua parte, con integrale allegazione della documentazione prescritta, tra cui la denuncia TARSU, e la sussistenza dei presupposti sostanziali di conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia. Non può formarsi per via tacita il titolo che non potrebbe conseguirsi mediante l’ordinario procedimento espresso, né in presenza di un vincolo di inedificabilità gravante sull’area. In tale ipotesi l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è irrilevante, per la natura vincolata del provvedimento e per la dequotazione dei vizi procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti compete esclusivamente al gestore della rete, ai sensi del D.M. 29 maggio 2008.
Il Fatto
Il ricorrente realizzava senza titolo, su un terreno agricolo, un edificio composto da due porzioni collegate da un portico, in parte destinato a residenza e in parte a ripostiglio. Con istanza del 10 dicembre 2004 chiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003.
Il Comune, rilevato che il fondo ricadeva in zona agricola attraversata da elettrodotti, acquisiva il parere del gestore della rete, che attestava la compatibilità dell’opera con la servitù ma segnalava che l’edificio insisteva all’interno delle fasce di rispetto delle linee. Con provvedimento del 12 aprile 2019 il Comune respingeva la richiesta per il mancato versamento delle rate di oblazione e oneri e per l’insistenza dell’immobile nella fascia di rispetto. Il ricorrente impugnava il diniegoarticolando sei motivi; la domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’omesso preavviso di rigetto, il Collegio rileva che la presenza di un vincolo di inedificabilità rendeva vincolata la reiezione: l’impossibilità di un contenuto diverso del provvedimento determina l’irrilevanza del vizio procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Quanto al secondo motivo, il silenzio assenso non può ritenersi formato, difettando la prova del deposito della denuncia TARSU. Il termine decorre solo in presenza di una domanda completa e dell’intera documentazione necessaria, secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7678 del 2023; Sez. VI, n. 1813 del 2022). La norma speciale di cui all’art. 32, comma 37, D.L. n. 269/2003 impone uno sforzo di maggiore collaborazione con l’amministrazione, trattandosi di procedimento eccezionale volto a rimuovere le conseguenze di una condotta antigiuridica. Il titolo tacito, inoltre, non può formarsi in presenza di un vincolo di inedificabilità, perché non si può ottenere per silentium ciò che non sarebbe conseguibile in via espressa. Il Collegio richiama il principio secondo cui il silenzio assenso richiede anche i requisiti sostanziali di conformità del progetto alla disciplina urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4273/2018, n. 3317/2018, n. 2513 del 2018; TAR Puglia, Lecce, n. 1422 del 2019).
Il terzo motivo è infondato, essendo la documentazione mancante specificamente indicata. Sul rapporto con l’elettrodotto, il provvedimento è esaurientemente motivato: la circostanza del collocamento dell’opera nelle fasce di rispetto è pacifica e la disciplina richiamata (legge n. 36/2001, D.M. 29 maggio 2008) è recepita anche dallo strumento urbanistico comunale. Le deduzioni sull’organo competente al calcolo non colgono nel segno: il D.M. 29 maggio 2008 attribuisce il calcolo esclusivamente al proprietario o gestore della rete.
La destinazione in parte a ripostiglio non rileva, poiché l’edificio è accatastato come unica unità immobiliare in categoria A/7, con operatività del vincolo per l’intero. È infine destituita di fondamento la pretesa di legittimo affidamento di chi abbia realizzato un’opera interamente abusiva e ne chieda la regolarizzazione postuma; il motivo subordinato di annullamento parziale segue la medesima sorte. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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