Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Toscana n. 1301 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è accolto quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, non abbia integralmente eseguito il comando contenuto nella decisione. L’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione giustifica l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta che si surroghi all’ente nella fase esecutiva. Il giudice amministrativo esercita la propria giurisdizione nei limiti dell’interesse del ricorrente, senza sostituirsi al giudice della cognizione nella determinazione del dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condannava il Ministero al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi e spese di lite.

Notificata la sentenza e certificato il passaggio in giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, deducendo la perdurante inerzia del Ministero nella sola parte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’emissione del mandato di pagamento e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna agli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza del giudicato e la sua notificazione all’amministrazione, elementi non contestati e documentati dalla certificazione del funzionario giudiziario. Ha poi constatato che agli atti non risulta alcun adempimento del Ministero in ordine all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento delle annualità maturate.

Il secondo passaggio argomentativo attiene al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003. Tale termine, secondo il giudice, risulta pacificamente spirato, con conseguente maturazione del diritto del ricorrente di agire in ottemperanza.

Da qui la conclusione che l’adempimento degli obblighi nascenti dal giudicato non è stato completo. Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto, con dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza nei limiti dell’interesse del ricorrente.

Il Collegio ordina quindi l’integrale esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In difetto, dispone che all’esecuzione proceda, entro i successivi sessanta giorni, il commissario ad acta individuato nel Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega interna. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *