Decadenza dell’autorizzazione NCC per mancato avvio del servizio nel termine (TAR Puglia n. 1180 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, prevista dal regolamento comunale per il mancato inizio del servizio entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, costituisce decadenza ex lege e si pone quale atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa, privo di margini di apprezzamento discrezionale. Il dovere di esame delle memorie procedimentali non impone alla pubblica amministrazione una confutazione analitica delle allegazioni dell’interessato, purché la motivazione renda percepibili le ragioni del rigetto. L’avviso che preannuncia la decadenza, non tempestivamente impugnato, consolida i propri effetti preclusivi e rende inammissibile ogni contestazione successiva, anche sotto il profilo dell’affidamento. Il provvedimento adottato dal responsabile del settore competente non è affetto da incompetenza, rientrando nelle attribuzioni dirigenziali ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico di una società operante nel settore dell’autonoleggio e iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea, partecipava al concorso indetto dal Comune per l’assegnazione di sei autorizzazioni NCC, collocandosi primo in graduatoria. Con nota del 15.3.2019 il Comune comunicava l’accoglimento dell’istanza, subordinando il rilascio del titolo definitivo alla produzione documentale e avvertendo che la mancata attivazione del servizio entro sei mesi dalla ricezione avrebbe comportato la decadenza dell’autorizzazione.

Con provvedimento del 4.3.2021 il Comune disponeva la revoca in autotutela dell’autorizzazione rilasciata nel 2019, non ritirata. Il ricorrente impugnava tale atto e gli atti presupposti, deducendo difetto di motivazione, carenza dei presupposti regolamentari, incompetenza dell’organo e violazione dell’affidamento. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, tratteneva la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito il contenuto dell’ordinanza cautelare, ribadendo che il provvedimento impugnato esprime una conclusione necessitata e vincolata. L’art. 22 del Regolamento comunale impone l’inizio del servizio, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di accoglimento: termine pacificamente spirato senza che l’attività fosse avviata.

Quanto al dedotto deficit motivazionale, il Tribunale richiama i consolidati principi secondo cui l’obbligo di esaminare le memorie non si traduce in un onere di confutazione analitica, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibili le ragioni del diniego. La doglianza è quindi respinta.

Il secondo motivo è superato rilevando che la nota del 15.3.2019, rimasta inoppugnata, preavvertiva espressamente delle conseguenze dell’inerzia. La decadenza trova inoltre base nell’art. 50, comma 1, lett. b) del Regolamento, che dichiara decadute licenza e autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini dell’art. 22. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la revoca per inattività protratta costituisce decadenza ex lege, atto dovuto di natura ricognitivo-dichiarativa.

Non sussiste il vizio di incompetenza, rientrando l’adozione dell’atto nelle attribuzioni del responsabile del settore di Polizia locale e commercio, in forza del combinato disposto degli artt. 107 d.lgs. n. 267/2000, 4 d.lgs. n. 165/2001 e 74 dello Statuto comunale. Il mancato rilascio del titolo definitivo dipende dall’inerzia del ricorrente nella produzione documentale.

Infine, la violazione dell’affidamento non è configurabile, stante la chiara e non impugnata prescrizione contenuta nella nota comunale. Il ricorso è dunque respinto nel merito, con nulla per le spese in assenza di costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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