Verifica comparativa concreta per riconoscimento titoli esteri di specializzazione (TAR Lazio n. 9695 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea, la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, alla luce del riparto di attribuzioni delineato dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, mentre il Ministero dell’Università e della Ricerca è tenuto a rendere un parere endo-procedimentale. La mancata produzione dell’attestato di competenza previsto dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento, dovendo l’Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutando l’insieme dei titoli e delle esperienze e procedendo a un confronto con le qualifiche richieste nello Stato di destinazione, eventualmente previa imposizione di misure compensative. È pertanto illegittimo il diniego che non dia conto di alcuna attività istruttoria né di una analisi comparativa dei percorsi formativi dei due Stati membri.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva presentato istanza per il riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Romania, relativa alla specializzazione sul sostegno. Con il provvedimento impugnato, il Ministero dell’Istruzione aveva rigettato l’istanza, affermando la propria incompetenza a favore del Ministero dell’Università e della Ricerca e rilevando, comunque, la mancata allegazione dell’attestazione della qualifica professionale rilasciata dall’Autorità rumena, prevista dall’art. 13 della direttiva 2013/55/UE.

Avverso tale diniego la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere ed instando per l’annullamento dell’atto e per l’accertamento del diritto al riconoscimento. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama e fa proprie le considerazioni già svolte nella sentenza n. 7139/2025, affermando che, per lo specifico procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in un altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 va interpretato alla luce del sopravvenuto riparto di competenze di cui all’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020. Tale norma attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza in materia di definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente, con la conseguenza che il Ministero dell’Università è tenuto solo a rendere un parere endo-procedimentale.

Quanto alla dedotta mancata allegazione della certificazione rilasciata dall’autorità rumena, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 18/2022 e della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 8 luglio 2021, C-166/20), secondo cui il riconoscimento della qualifica professionale richiede una verifica in concreto delle competenze acquisite nel Paese d’origine e della loro idoneità all’accesso alla professione regolamentata nello Stato di destinazione. La mancanza dei documenti richiesti dall’art. 13 della direttiva non può essere considerata automaticamente ostativa, poiché l’autorità competente è tenuta a esaminare l’insieme di diplomi, certificati e titoli posseduti dall’interessato e a procedere a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla legislazione nazionale, eventualmente prevedendo misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva.

Nel caso di specie, il Ministero non ha svolto alcuna attività istruttoria né ha effettuato l’analisi comparativa tra il percorso di specializzazione seguito in Romania e quello richiesto in Italia per l’insegnamento di sostegno. Il diniego risulta pertanto illegittimo, non potendo la mancata produzione dell’attestato di competenza essere ritenuta ostativa al riconoscimento.

Il ricorso è accolto limitatamente alla domanda di annullamento, non potendo il Tribunale sostituirsi all’Amministrazione in valutazioni tecnico-discretizie non ancora effettuate; l’Amministrazione è onerata di riesaminare l’istanza. Le spese sono compensate, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali sulla materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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