Rivalutazione monetaria fino alla sentenza e interessi fino al soddisfo (TAR Campania n. 8388 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei crediti risarcitori di natura debitoria di valore, la somma spettante al creditore è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell’illecito sino alla liquidazione giudiziale, salvo che sia liquidata in moneta attuale. Al momento della pubblicazione della sentenza l’obbligazione si converte in debito di valuta: da quel momento non è più dovuta rivalutazione, ma soltanto gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la conformità dell’esecuzione al titolo, non potendo riconoscere una rivalutazione ulteriore quando il giudice ordinario ha già determinato il criterio di calcolo. La richiesta di capitalizzazione degli interessi, formulata per la prima volta in udienza, è inammissibile perché nuova, oltre che infondata per violazione del divieto di anatocismo.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia della Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di somme in favore di essi. Dopo il precedente giudizio di ottemperanza, concluso con l’ordine di integrale pagamento delle spettanze, l’amministrazione ha corrisposto la sorte capitale e gli interessi.

I ricorrenti contestano le modalità di liquidazione, deducendo che il Ministero ha calcolato rivalutazione e interessi solo fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, senza considerare il periodo successivo fino al soddisfo. Chiedono pertanto chiarimenti sulle modalità di ottemperanza, il pagamento delle differenze e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha rappresentato, con relazione in atti, di aver corrisposto la sorte capitale e gli interessi dalla produzione del danno fino alla data della sentenza, riconoscendo altresì gli interessi legali dalla sentenza stessa fino all’effettivo saldo. La corresponsione di questi ultimi è stata dapprima sospesa per assenza di disponibilità finanziaria e poi eseguita nell’esercizio successivo. Su tale pretesa va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta in corso di causa.

Quanto alla domanda di rivalutazione ulteriore, la Corte richiama il criterio fissato dalla stessa sentenza di primo grado, che ha condannato l’amministrazione al pagamento di somme devalutate secondo l’indice ISTAT al momento del fatto, via via rivalutate secondo il medesimo indice sino alla data della sentenza, oltre interessi legali. Il calcolo della rivalutazione doveva pertanto arrestarsi a quella data, come correttamente avvenuto.

La Corte richiama il principio espresso dalla Cassazione civile sez. III, 2/09/2025, n. 24417: nelle obbligazioni risarcitorie, di natura debitoria di valore, la somma è annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data dell’illecito sino alla liquidazione giudiziale, poiché all’atto della pubblicazione della sentenza l’obbligazione si converte in debito di valuta. Dopo tale momento residuano solo gli interessi, fino all’effettivo soddisfo.

Infine, la domanda di capitalizzazione degli interessi è respinta. Essa è stata formulata in udienza e come tale è inammissibile; nel merito comporterebbe il pagamento di interessi sugli interessi, in violazione del divieto di anatocismo. Il ricorso è quindi in parte infondato e in parte colpito da cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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